Proseguiamo con le nostre FAQ in fatto di mobilità del personale della scuola. Nella “puntata” precedente abbiamo proposto le prime 4 FAQ, ora ne proponiamo altre.
– Presenterò la domanda di trasferimento provinciale, indicando tra le preferenze anche la preferenza sintetica distretto, se otterro’ il trasferimento in una delle scuole contenute in tale distretto, resterò bloccata per tre anni in questa scuola?
No, il trasferimento ottenuto in una scuola con preferenza sintetica (distretto) nella fase provinciale dei trasferimenti non comporterà la permanenza nella scuola ottenuta per tre anni e per l’anno scolastico successivo si potranno presentare le domande di trasferimento e, avendone i requisiti (abilitazione e superamento dell’anno di prova), anche le domande di passaggio di cattedra e/o di ruolo.
Precisiamo che non si applica il blocco triennale anche a coloro che partecipano alla fase interprovinciale dei trasferimenti (terza fase) e/o alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo), ottenendo il trasferimento o il passaggio con preferenza sintetica (distretto, comune, provincia).
– Quest’anno sono stata individuata come soprannumeraria con comunicazione della mia scuola di titolarità, se indicherò singole scuole del mio comune e otterrò la titolarità in una di queste scuole, sarò bloccata per tre anni?
No, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, in quanto individuati in soprannumero nell’organico di diritto per l’a.s. 2020/21 nella scuola di titolarità, non si applica il blocco triennale anche se otterranno il trasferimento in una scuola indicata nella domanda (sez. preferenze) come preferenza puntuale (scuola).
Ricordiamo che non si applica il blocco triennale nei trasferimenti, a prescindere della tipologia di preferenza indicata nella domanda (analitica o sintetica) ai benefciari delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI (sistema delle precedenze).
– Se il prossimo anno scolastico otterrò il trasferimento interprovinciale con una preferenza puntuale, restando bloccata nella nuova scuola di titolarità per tre anni, potrò presentare per l’a.s. 2020/21 la domanda di assegnazione provvisoria?
Sì, i docenti soggetti al blocco triennale, avendo i requisiti pevisti dal CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2020/21, tenendo conto che non sono consentite assegnazioni provvisorie nel comune dove si trova la scuola di titolarità ottenuta per trasferimento o passaggio di cattedra e/o di ruolo, eccetto nei comuni con più distretti, beneficiando delle precedenze di cui alla legge 104/92.
Ricordiamo che il vincolo triennale é stato già introdotto dal comma 2 dell’art 2 del CCNI siglato lo scorso anno.
Pertanto l’anno in corso é il primo anno utile per il compimento del triennio per tutti quei docenti che sono soggetti al vincolo triennale per trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo a decorrere dall’1.09.2019.
Riportiamo di seguito i testi delle due ordinanze ministeriali:
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