In alcune scuole stanno già arrivando le prime notifiche per i docenti perdenti posto. Già pubblicate le graduatorie di Istituto definitive e definito l’organico dell’autonomia, scattano i cinque giorni per potere presentare domanda di mobilità.
Chi presenta la domanda come docente soprannumerario, lo deve fare su modello cartaceo e, se avesse già presentato l’istanza online di mobilità entro il 13 aprile 2021, la presentazione della nuova mobilità in modello cartaceo e come docente perdente posto annullerebbe la precedente domanda di mobilità volontaria già presentata.
Il docente individuato come perdente posto, all’atto della notifica dello stato di soprannumero, nei 5 giorni successivi, può presentare domanda di mobilità, redatta sul modello cartaceo, come docente soprannumerario.
Tale docente, è importante sottolinearlo, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. La domanda di mobilità presentata come suddetto, viene denominata “domanda condizionata“, ovvero vincolata prioritariamente al rientro nella scuola di precedente titolarità.
Se il docente in soprannumero, invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
È importante sapere che alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II del CCNI mobilità, chi risponde affermativamente alla richiesta di volersi muovere anche se si creasse la disponibilità del posto perso all’interno della scuola di titolarità, perde sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.
Il perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare domanda di mobilità. In tal caso, se si determina, a seguito dei movimenti, la cattedra persa, il docente verrà reintegrato d’ufficio, se invece non si ridetermina il posto perso, allora il docente verrà trasferito d’ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.
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