Entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, i dirigenti scolastici hanno l’onere di formare e pubblicare all’albo della scuola le graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola, distinti per tipologia di posto e ordine di scuola e materia di insegnamento, allo scopo di individuare i docenti soprannumerari rispetto all’organico di diritto per l’a.s. 2021/22.
A tal fine è presa in considerazione la tabella di valutazione dei titoli (allegato 2) annessa al C.C.N.I. sottoscritto in data 6/3/2019 e valido per il triennio 2019/20-2021/22, avendo cura di effettuare la valutazione in riferimento alle note comuni alla detta tabella dei trasferimenti e alla relativa premessa, giacché esse operano alcune distinzioni fra mobilità volontaria, o a domanda e mobilità d’ufficio, ed è di quest’ultima che occorre tener conto. Vediamo quali sono queste differenze, partendo dalla valutazione dei titoli di servizio.
Nella mobilità d’ufficio, utile all’individuazione del soprannumerario, è valutato 6 punti ad anno, al pari della mobilità volontaria, il servizio nel ruolo di attuale appartenenza. Esso , se prestato su piccola isola o su posto di sostegno dal docente titolare su tale tipologia di posto si raddoppia.
Nella valutazione dell’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica i criteri seguiti sono differenti a seconda che questo periodo sia coperto da effettivo servizio oppure no. Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.
Nella mobilità volontaria il precedente servizio in altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.
Nella mobilità d’ufficio e, quindi, per la graduatoria interna di istituto, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, nella nota 4) della tabella di valutazione si precisa quanto segue:
gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’Infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola Secondaria sia di primo che di secondo grado.
Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola Secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola Primaria o nella scuola dell’Infanzia.
Nella mobilità a domanda volontaria, il servizio pre-ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne di istituto viene valutato, invece, con 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.
La continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.
Il punteggio spettante si calcola con l’attribuzione di 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto. Per la mobilità volontaria il punteggio si valuta dopo aver maturato almeno un triennio nella scuola di titolarità.
Nella graduatoria interna di istituto e, quindi, per la mobilità d’ufficio, si prescinde dal triennio e il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato anche un solo anno nella scuola di titolarità.
Si valuta, inoltre, anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, con l’attribuzione di 1 punto per ogni anno di servizio continuativo di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità in una o più scuole dello stesso comune diverse da quella di attuale titolarità. Il punteggio per la continuità nel comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola di titolarità.
I docenti della scuola primaria che abbiano prestato servizio come docenti specializzati o specialisti per la lingua inglese a partire dall’a.s. 92/93 fino all’a.s. 97/98 hanno diritto al punteggio previsto dalla lettera C1 della tabella di valutazione e nella mobilità volontaria che in quella d’ufficio.
La lettera D della tabella di valutazione attribuisce 10 punti al docente che per un triennio compreso fra gli anni 2000/01 e 2007/08 non abbia prodotto domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, o, pur presentandola, l’abbia revocata o non abbia ottenuto il movimento richiesto. L’aver ottenuto, a seguito di domanda di trasferimento interprovinciale, il movimento richiesto fa mantenere il detto punteggio precedentemente maturato.
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