Una nostra lettrice che gode della precedenza provinciale per l’assistenza al genitore gravemente disabile, ci chiede se è obbligata, al fine di fruire della precedenza art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92, ad inserire come prima preferenza della domanda la sede del comune dove risiede l’assistito.
Mobilità, preferenze di sede
Rispondiamo alla nostra lettrice facendo riferimento al testo di norma inserito all’art.9, comma 12, dell’Ordinanza Ministeriale n.106 della mobilità 2021/2022 pubblicata il 29 marzo 2021. Questa norma specifica che in merito alle precedenze si richiama quanto definito dall’articolo 13, comma 1 del CCNI mobilità 2019-2022 , per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze
relative ad altre province.
Quindi se una docente si avvale per esempio della precedenza per l’assistenza ai genitori gravemente malati nella provincia X, prima di inserire come “prima preferenza di sede” le scuole e il comune in cui risiede il genitore da assistere, potrebbe, se lo desidera, inserire comuni, distretti, province o scuole di altre province. L’importante è fare attenzione di inserire, dopo avere inserito come prime preferenze quelle di altre province, come prima preferenza della provincia di titolarità, le scuole e il comune in cui risiede il genitore da assistere per cui si chiede di fruire della precedenza.