Siamo vicini alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2021/2022, vale la pena ricordare i pro e i contro della scelta delle preferenze puntuali nell’indicare le sedi durante la compilazione della domanda di mobilità.
La presentazione della domanda di mobilità docenti per l’anno scolastico 2021/2022, dovrebbe avvenire tra la fine del mese di marzo e la metà del mese di aprile. Le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto saranno pubblicate, nella loro fase provvisoria, entro la fine del mese di aprile o al massimo i primi giorni di maggio.
Nella domanda di mobilità oltre il limite massimo di preferenze esprimibili, che sono 15 preferenze per la domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale (domanda che si fa compilando un unico modello) e altre 15 preferenze per la domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), non esistono altri limiti per le tipologie di preferenze esprimibili.
Il docente può esprimere anche 15 preferenze puntuali di scuole, anche di province differenti o di comuni differenti, oppure può esprimere anche 15 preferenze sintetiche di comuni di province differenti oppure 15 distretti scolastici dell’intero territorio nazionale (escluse le province di Trento e Bolzano), oppure può esprimere anche 15 preferenze di province esclusa quella di titolarità. È del tutto evidente che può anche esprimere un misto di preferenze tra quelle puntuali e quelle sintetiche, inoltre il docente non è obbligato ad esprimere tutte e 15 le preferenze, potrebbe anche decidere di esprimere una sola preferenza.
Ai sensi dell’art.v6, comma 5, dell’ipotesi del CCNI mobilità 2019-202, è chiarito che le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.
Secondo l’ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino ufficiale. In tali ipotesi poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica il temuto blocco triennale della mobilità. Quindi uno dei pro della scelta puntuale della preferenza di una scuola è quella di ottenere il trasferimento, essendoci la disponibilità rispetto alla posizione di punteggio, sulla scuola scelta, anche se si possiedono meno punti rispetto a chi ha espresso preferenza sintetica del Comune o distretto che comprende la medesima scuola. Ovviamente chi ha espresso la preferenza sintetica verrà soddisfatto, anche se con maggior punteggio, su altra scuola seguendo ordine del bollettino ufficiale della mobilità. Uno dei contro della scelta della preferenza puntuale di scuola è quello di dovere sottostare al vincolo triennale di mobilità.
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