In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema dei reclami sulla mobilità e delle graduatorie interne.
Ecco i temi trattati
- Nelle graduatorie interne della mia scuola non mi sono stati attribuiti tutti i punti dei titoli culturali che corrispondevano a 12, ne ho ricevuti 10. Devo fare reclamo?
- Se i 12 punti di titoli culturali corrispondono alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità, il massimo cumulabile per la mobilità territoriale e le graduatorie interne è 10 punti, questo limite viene meno per la mobilità professionale. Per cui, nel caso delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto, non esistono gli estremi per fare reclamo.
2. Sono figlia referente unica per assistere mia madre in stato di gravità, conviviamo in comune diverso da quello in cui è ubicata la scuola, devo essere esclusa dalla graduatoria interna per i perdenti posto?
- L’esclusione spetta solamente se entro il 13 aprile 2021 è stata presentata domanda di mobilità, con precedenza per assistenza alla madre, verso il comune di residenza del congiunto da assistere. Se non è stata presentata questa domanda di mobilità, si deve essere graduati regolarmente.
3. All’atto di notifica della domanda di mobilità non mi è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo che vale dieci punti, cosa devo fare?
- Il bonus aggiuntivo di 10 punti spetta se il docente, nell’ottennio 2000/2001 fino al 2007/2008, per un triennio non ha prodotto domanda di mobilità o, avendola prodotta, l’ha revocata nei termini indicati nella OM mobilità, e, successivamente all’acquisizione di questo bonus una tantum, non lo abbia utilizzato in una domanda di mobilità. Se ha acquisito questo bonus e non lo ha mai utilizzato, deve fare reclamo entro 10 giorni dall’atto di notifica all’ufficio scolastico della provincia di titolarità.