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Mobilità 2021, le tre fasi del trasferimento a domanda o d’ufficio – le nostre FAQ

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La prima fase dei trasferimenti é quella comunale e riguarda i trasferimenti tra scuole o distretti, per i Comuni con più distretti, all’interno del Comune di titolarità.
Nella fase comunale non valgono le esigenze di famiglia di cui al punto A2 della Tab A All.2 al CCNI (cfr. punto 2 effettuazione prima fase All.1 al CCNI)
La seconda fase è quella provinciale, riguarda i trasferimenti tra comuni della provincia di titolarità.
La terza fase consiste nei trasferimenti tra province diverse e nella mobilità professionale, tratteremo quest’ultima a parte in un’altra serie di faq.

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FAQ 1
Chi sono i docenti che partecipano alla fase comunale dei trasferimenti?

In premessa segnaliamo che il docente di scuola primaria che insegna la lingua inglese nell’ambito del proprio modulo, svolgendo attività di specializzato e che intenda continuare a farlo, non deve presentare domanda di trasferimento per i posti di lingua inglese istituiti nell’organico di Circolo.
Di seguito elenchiamo i docenti che partecipano ai trasferimenti comunali secondo l’ordine delle operazioni.

1) Trasferimenti a domanda nella scuola primaria tra posti dell’organico (comune e lingua inglese) del proprio Circolo di titolarità. Il docente che ottiene il trasferimento da posto comune a posto di lingua, deve garantire per tre anni l’insegnamento della lingua inglese, pertanto non potrà essere trasferito nello stesso Circolo da posto di lingua inglese a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui è stato trasferito, a meno che non venga indivuduato come soprannumerario su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità del docente di trasferimento, sia su posti di lingua che su posto comune di altri Circoli.

2) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI nell’ordine indicato nel comma 1 di detto articolo (Sistema delle precedenze).

3) Trasferimenti a domanda nella scuola secondaria di secondo grado da corso diurno a corso serale e viceversa.

4) Trasferimenti con priorità nei corsi funzionanti presso gli ospedali o presso gli istituti penitenziari per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio, incluso l’anno scolastico in corso, nei predetti corsi.

5) La priorità di cui al punto 4) è prevista nei trasferimenti a domanda per l’accesso ai centri di istruzione degli adulti attivati presso i CIPIA e ai corsi serali, per i docenti che abbiano maturato tre anni, ivi incluso l’anno scolastico in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

6) Trasferimenti a domanda su sedi all’interno del comune di titolarità. Il docente trasferito come soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda con Il punteggio spettante per Il trasferimento a domanda senza alcuna precedenza rispetto ai docenti non soprannumerari.

7) Trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari nel comune di precedente titolarità ( per infanzia e primaria si deve intendere il comune dove ha sede la Direzione didattica del plesso o della Scuola dell’infanzia di precedente titolarità).

FAQ 2
Chi sono i docenti che partecipano alla seconda fase dei trasferimenti?

Elenchiamo di seguito i docenti che hanno diritto a presentare domanda per la fase provinciale secondo l’ordine delle operazioni con cui avvengono i trasferimenti.

1) Trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al comune di titolarità, (l’ordine é definito dalle tabelle di viciniorità), dei docenti, che in quanto soprannumerari non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra a domanda.

2) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari di precedenze di cui al punto III dell’art.13.

3) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari di precedenze di cui al punto IV dell’art.13 del CCNI secondo l’ordine indicato in detto articolo.

4) Trasferimenti a domanda dei docenti di cui al comma 14 dell’art.23 del CCNI (vedi punto 4 della precedente Faq n.1).

5) Trasferimenti a domanda dei docenti di cui al comma 15 dell’art. 23 del CCNI (vedi punto 5 della precedente Faq n.1).

6) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI dell’art.13 del CCNI nella provincia di titolarità (personale coniuge di militare o di categoria equiparata).

7) Trasferimenti a domanda dei beneficiari della precedenza di cui al punto VII dell’art.13 del CCNI nella provincia di titolarità (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali).

8 ) Trasferimenti a domanda senza precedenze dei docenti titolari nella provincia.

9) Trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune e viceversa anche se il trasferimento è per scuole dello stesso Comune.

10) Trasferimento d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso di precedenti operazioni.

11) Trasferimento a domanda del personale docente tra province statali che negli otto anni precedenti hanno modificato l’assetto territoriale di competenza (art.18 bis del CCNI).
Questi trasferimenti tra province diverse sono disposti dopo tutti i trasferimenti provinciali ma prima di quelli interprovinciali.

FAQ 3
Chi sono i docenti che partecipano alla fase interprovinciale dei trasferimenti?

I docenti partecipano alla fase interprovinciale nel rispetto dell’ aliquota prevista dall’art.8 comma 6 del CCNI. Per i trasferimenti interprovinciali per l’a.s 2021/22 viene accantonato il 30% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Per partecipare al trasferimento interprovinciale é irrilevante aver superato o meno l’anno di prova-formazione.
Elenchiamo di seguito i docenti che hanno diritto a presentare la domanda per il trasferimento interprovinciale secondo l’ordine con cui avvengono i trasferimenti tra province diverse.

1) Trasferimenti a domanda dei beneficiari delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI.

2) Trasferimenti a domanda dei beneficiari di cui ai commi 14 e 15 dell’art. 23 del CCNI (Vedi punto 4 e 5 della precedente Faq n.1).

3) Trasferimento a domanda dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

4) Trasferimento d’ufficio dei docenti di cui al comma 4 dell’ art.2 del CCNI.(Docenti immessi in ruolo con la Legge 107/2015) in esubero nazionale.

VEDI nostra sezione mobilità 2021, con apposite FAQ PREFERENZE

Per maggiori approfondimenti sull’argomento sulle tre fasi dei trasferimenti e sull’ordine delle operazioni nell’ambito delle tre fasi consultare:
1) Allegato 1 al CCNI triennale sottoscritto il 6.3.2019 con le rispettive note da 0 a 5.
2) Faq sulle precedenze da 1 a 20 di Libero Tassella pubblicate su Tecnica della Scuola.
3) Art 8 comma 6 del CCNI
4) Art.13 comma 1 del CCNI ( Sistema delle precedenze).
Art.18 bis del CCNI
5) Art.23 commi 14 e 15 del CCNI.

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