Per i docenti perdenti posto c’è la possibilità di presentare la domanda di mobilità condizionata. Vediamo di cosa si tratta.
La domanda di mobilità condizionata è una domanda che deve fare chi ha desiderio di rientrare il prima possibile nella scuola di titolarità da cui viene a trovarsi malaguratamente come perdente posto. Il docente soprannumerario che presenta la domanda di mobilità condizionata avrà diritto, negli otto anni scolastici successivi al suo trasferimento come perdente posto, al rientro con precedenza.
A tal proposito è bene ricordare l’art.13, comma 1, punto II del CCNI mobilità 2019-2022, in cui è specificato che tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata, ma vale anche nel caso di traferimenti d’ufficio senza avere presentato istanza di mobilità.
Se in uno degli anni dell’ottennio succevivi alla perdita del posto, il docente non dovesse presentare istanza di rientro, allora verrebbe perso il diritto a fruire alla suddetta precedenza di rientro.
Incominciamo con il dire che se un docente soprannumerario presentasse domanda di mobilità condizionata, nel momento in cui, durante l’iter della mobilità, dovesse cessare il suo stato di soprannumerarietà (per esempio per il traferimento di un docente della scuola del soprannumerario in altra scuola), verrebbe riassorbito automaticamente nella sua scuola di titolarità e la domanda di mobilità perderebbe la sua efficacia.
Per condizionare la domanda di mobilità, bisogna rispondere negativamente alla seguente domanda presente nel modulo: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”.
Se a tale domanda si risponde NO, la domanda è da considerarsi condizionata e quindi al pari di un trasferimento d’ufficio. Il vantaggio primario del rispondere no, all’interrogativo suddetto, è quello, come abbiamo già detto, di garantirsi per gli otto anni successivi, la precedenza al rientro nella scuola in cui si è stati individuati perdenti posto e avere pure la precedenza nelle utilizzazioni della mobilità annuale.
Bisogna sapere che la domanda di mobilità condizionata si può presentare soltanto dopo avere ricevuto la notifica del soprannumero, il docente ha cinque giorni di tempo, dal suddetto atto di notifica, per presentare istanza cartacea di mobilità a domanda condizionata.
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