Eccoci all’appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sulla Mobilità 2022 del personale docente e Ata.
DOMANDA n. 1
Sono titolare su sostegno dall’1 settembre 2017 sono ancora vincolato a restare sul sostegno oppure posso fare domanda di mobilità anche per posto comune?
RISPOSTA
Il calcolo del vincolo quinquennale su sostegno comprende l’anno in corso, per cui partendo dall’anno scolastico 2021-2022 e andando a ritroso 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 e 2017/2018, tutti coloro che sono entrati in ruolo giuridicamente su sostegno dal 2017/2018, potranno fare domanda di mobilità 2022-2023 anche su posto comune o pure solamente su posto comune.
DOMANDA n. 2
Nella domanda di mobilità per il personale Ata posso fare un’unica domanda per trasferimento provinciale e interprovinciale? Posso scegliere un’altra provincia per mobilità Ata in altro profilo?
RISPOSTA
No, il personale Ata che vuole fare domanda di trasferimento provinciale e contemporaneamente quello interprovinciale deve compilare due modelli di domanda distinti, uno in cui inserisce le preferenze puntuali e sintetiche della provincia di titolarità e un altro in cui sceglie una sola altra provincia e inserisce le preferenze puntuali e sintetiche dell’altra provincia. Per la mobilità interprovinciale in altro profilo, invece deve scegliere la medesima provincia del trasferimento interprovinciale fatto nel medesimo profilo di titolarità.
DOMANDA n. 3
I docenti beneficiari dell’art.21 legge 104/92 sono sempre esclusi dalla graduatoria interna di Istituto e quindi non devono comparire?
RISPOSTA
Le precedenze di cui al comma 2 dell’art.13 CCNI mobilità sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento. I docenti esclusi dalla graduatoria non vanno graduati, ma comunque devono comparire con relativo punteggio in testa alla graduatoria. In riferimento a quanto previsto all’art. 11 comma 8, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).
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