Se in un dato comune A di una provincia B, ci sono disponibili due cattedre in due scuole differenti X e Y e due docenti C e D titolari entrambi nella provincia B partecipano alla mobilità per ottenere la titolarità nelle cattedre X e Y. Il docente C, con punti 30, chiede, con codice puntuale, prima la scuola X e poi la scuola Y, mentre il docente D, con 100 punti, chiede, con codice sintetico, il comune A in cui ci sono le cattedre X e Y. La cattedra X verrà assegnata al docente C che ha meno punti del docente D, al quale invece andrà la cattedra Y. Questo è un esempio che fa comprendere, come la preferenza puntuale può essere più favorevole della preferenza sintetica.
Bisogna sapere che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre specifice distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Tali operazioni sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1 del CCNI mobilità 2022-2025 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali. Ai sensi dell’art.6, comma 5, del CCNI mobilità 2022-2025, secondo l’ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del CCNI mobilità, fatta salva l’eventuale applicazione di quanto previsto invece all’articolo 2, comma 3.
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