Mobilità

Mobilità 2022-2023, l’OM è pronta, siamo in attesa della sua pubblicazione

Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di febbraio, per la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2022-2023 è una questione di giorni o addirittura di ore, entro le prime due settimane di marzo si dovranno presentare le istanze di mobilità territoriale e professionale.

C’è chi non può fare domanda

Tutti i docenti che nei due anni scolastici precedenti hanno fatto domanda di mobilità e sono stati soddisfatti su preferenza puntuale, si trovano, a meno di situazioni particolari di precedenze o di soprannumerarietà, nella condizione di non potere presentare istanza di mobilità per l’anno scolastico 2022-2023. Saranno bloccati per un triennio, senza potere presentare istanza di mobilità, i Dsga neoassunti, saranno bloccati anhce gli ex LSU entrati in ruolo in part time e attualmente non transitati in full time. I docenti neoassunti in ruolo dalla prima fascia GPS, avendo un contratto a tempo determinato e non avendo ancora superato l’anno di prova, non potranno fare istanza delle domanda di mobilità 2022-2023.

Le tre fasi della mobilità

La mobilità 2022-2023 si snoderà sempre nelle tre fasi canoniche, che sono una successiva all’altra. Nello specifico la prima fase sarà quella comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità); seconda fase è quella provinciale (tra comuni diversi della provincia di titolarità; terza fase è quella interprovinciale e passaggi di cattedra e di ruolo.

Durante la prima fase, il sistema informatizzato effettua dei movimenti predefiniti che hanno diritto di avvenire con una precisa sequenza.Come primo movimento in assoluto ci sono i trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.

Poi, molto rari, ma potrebbero esistere, ci sono i trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 13 (non vedenti o emodializzati) del CCNI mobilità 2019-2022, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali).

Seguono i trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (I) dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 13 del CCNI mobilità 2019-2022; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista
dal precedente art. 18 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 18, lettera C;
Dopo ci sono i trasferimenti, per la sola scuola secondaria di II grado, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa.
Poi abbiamo i trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III),1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022;
Seguono i trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell’art. 13 del suddetto contratto per i genitori o equiparato di disabile limitatamente ai comuni con più distretti;
Si continua con i trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell’unione civile o al genitore disabile limitatamente ai comuni con più distretti;
Abbiamo inoltre i trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui prima al comma 14 e successivamente al comma 15 dell’art. 23 del suddetto contratto.

Intervengono poi i trasferimenti a domanda in sede, seguiti dai trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti
soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;
per concludere con i trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità , beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del suddetto contratto.

Per la seconda fase della mobilità, ovvero il trasferimento dei docenti tra comuni diversi della stessa provincia, si effettuano prima i trasferimenti in base alle precedenze dell’art.13 del CCNI della mobilità 2019-2022, in particolare il punto III e a seguire il punto IV del suddetto articolo. Poi si effettuano i trasferimenti delle precedenze del comma 14 e 15 dell’art. 23 del suddetto CCNI. Poi seguono i trasferimenti delle precedenze VI e VII dell’art.13 del suddetto contratto.

Poi si passa ad effettuare trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia.
Di seguito ci saranno i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune;
Poi si passa ai trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;
In conclusione ci saranno i trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all’articolo 18bis del presente contratto. Trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Le operazioni di terza fase prevedono la mobilità territoriale tra province diverse mobilità professionale, nel limite delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:

a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 del presente contratto;

b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 del presente contratto;

c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;

d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;

e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione;

f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione;

g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;

h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto in articolo 8.

i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art. 13 del presente contratto;

l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 del presente contratto dei genitori del disabile ed equiparati;

m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge o parte dell’unione civile;

n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;

o) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;

p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII dell’art. 13 del presente contratto;
q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto;
r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Lucio Ficara

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