Regolarizzazione delle domande
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di mobilità, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, neanche per cambiare l’ordine delle sedi indicato nella domanda.
Revoca trasferimento
L’art. 5 dell’O.M. 45, nel fissare i termini per un’eventuale revoca del trasferimento, precisa che il docente, personale educativo o personale ATA può esercitare il diritto di revoca della domanda di mobilità alle seguenti condizioni:
- La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente tramite PEC, non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo previsto dalla comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Termine diverso per ogni categoria
- per i docenti il termine ultimo è il 19 aprile 2022;
- per gli educatori il termine ultimo è il 22 aprile 2022;
- per gli ATA: il termine ultimo è il 6 maggio 2022.
Per le richieste di revoca, ai fini dei 5 giorni antecedenti farà testo il protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata la domanda di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.
Revoca oltre la data prevista
Le richieste di revoca pervenute, all’ufficio competente, oltre il quinto giorno antecedente alla data indicata per ciascuna categoria, non saranno prese in considerazione, tranne che si tratti di gravi e comprovati motivi regolarmente documentati.
Nel caso si fossero presentate più domande
Il personale scolastico che avesse presentato domanda sia di trasferimento sia di passaggio, nella richiesta di revoca deve dichiarare se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate.
Rinuncia al trasferimento
Scaduto il termine indicato in precedenza, il personale che avesse ottenuto il trasferimento o il passaggio, non può più operare alcuna rinuncia.
Casi particolari per la rinuncia
Il personale che abbia ottenuto la mobilità può rinunciare alla mobilità solo per gravi e sopravvenuti motivi regolarmente documentati e alle seguenti condizioni:
- che il posto di provenienza sia rimasto vacante;
- che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto;
- che il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati;
- che comporta il rifacimento degli stessi.
Provvedimento conclusivo
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, secondo la legge sulla trasparenza n° 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.