Scaduto il termine per la presentazione delle domande di mobilità, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, neanche per cambiare l’ordine delle sedi indicato nella domanda.
L’art. 5 dell’O.M. 45, nel fissare i termini per un’eventuale revoca del trasferimento, precisa che il docente, personale educativo o personale ATA può esercitare il diritto di revoca della domanda di mobilità alle seguenti condizioni:
Per le richieste di revoca, ai fini dei 5 giorni antecedenti farà testo il protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata la domanda di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.
Le richieste di revoca pervenute, all’ufficio competente, oltre il quinto giorno antecedente alla data indicata per ciascuna categoria, non saranno prese in considerazione, tranne che si tratti di gravi e comprovati motivi regolarmente documentati.
Il personale scolastico che avesse presentato domanda sia di trasferimento sia di passaggio, nella richiesta di revoca deve dichiarare se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate.
Scaduto il termine indicato in precedenza, il personale che avesse ottenuto il trasferimento o il passaggio, non può più operare alcuna rinuncia.
Il personale che abbia ottenuto la mobilità può rinunciare alla mobilità solo per gravi e sopravvenuti motivi regolarmente documentati e alle seguenti condizioni:
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, secondo la legge sulla trasparenza n° 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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