Mobilità

Mobilità 2022-2023, non ci sono blocchi se trasferiti su preferenza sintetica in provincia di titolarità

Un docente titolare in una provincia X e privo da vincoli sulla mobilità 2022-2023, potrà fare domanda di mobilità tra comuni diversi della medesima provincia X di titolarità, senza restare vincolato per il successivo triennio se soddisfatto in una preferenza sintetica del “Comune” o del “Distretto”. Mentre resterà vincolato per il successivo triennio (2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025) se la sua domanda di mobilità o passaggio verrà soddisfatta su preferenza puntuale di scuola.

Fase II di mobilità e vincolo

Ai sensi dell’art.58, comma 2, lettera f), del dl 73 del 25 maggio 2021 è specificato che al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
Viene anche specificato che le disposizioni dell’art.58, comma 2, lettera f) del dl 73/2021, si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

Tale norma è stata integralmente recepita, proprio per come è stata scritta dal legislatore, nel CCNI mobilità 2022-2025.

In buona sostanza questo significa che in ogni caso chi chiede mobilità territoriale o professionale dalla provincia A alla provincia B, in caso di ottenuto trasferimento interprovinciale resterà vincolato alla nuova scuola per un triennio a prescindere dal fatto di essere stato soddisfatto su preferenza puntuale o sintetica.

La cosa cambia notevolmente nei trasferimenti della fase II della mobilità, ovvero quelli tra comuni della stessa provincia. In buona sostanza in fase II della mobilità 2022-2023 un docente titolare in una data provincia X potrà fare domanda di mobilità tra comuni diversi della medesima provincia X di titolarità, senza restare vincolato per il successivo triennio se soddisfatto in una preferenza sintetica del “Comune” o del “Distretto”.

I sindacati sul CCNI mobilità

Tranne la CISL scuola che ha ritenuto un atto di responsabilità firmare il nuovo CCNI mobilità 2022-2025, si registrano le contrarietà di Snals, Uil Scuola, Flc Cgil e Gilda insegnanti.

Lo Snals-Confsal in occasione della convocazione del MI per l’atto di indirizzo del settore Scuola porrà al Ministro anche la questione del contratto sulla mobilità, che ha segnato oggi una grave battuta d’arresto a fronte di un aut aut del Ministero sul testo proposto, la cui soluzione richiede, a questo punto, una verifica politica. Esprimiamo contrarietà verso un accordo che mantiene gravi elementi di criticità, dal permanere del vincolo triennale per i docenti di ruolo che abbiano ottenuto una delle sedi richieste, alla riduzione proposta a un anno del vincolo di permanenza, che però nei fatti tratta diversamente docenti assunti in differenti anni
scolastici. È anche inaccettabile che resti intatto il vincolo di permanenza per i DSGA neo-assunti.

Il Segretario Pino Turi della Uil Scuola, riferendosi al CCNI mobilità 2022-2025, lo definisce un brutto tranello che non può essere firmato. Spiega che per trasferirsi i docenti debbono fare domanda. Le regole sono definite da un contratto integrativo. La praticabilità dello spostamento dipende anche dai posti liberi, o che si liberano per effetto degli spostamenti.

Per il prossimo anno, il 22/23, potenzialmente possono presentare domanda 100mila docenti. Se ciò è vero, è anche bene precisare che lo scorso anno hanno presentato domanda quasi 80mila docenti. Le domande soddisfatte (i trasferimenti accettati) sono state quasi 50mila.
Per il 2022/23 si darà la possibilità di presentare domanda a poco più di 50mila docenti in più rispetto allo scorso anno. Ma quanti posti saranno realmente disponibili?
E’ qui cheil nuovo contratto sulla mobilità (all’art. 8) nasconde la beffa per migliaia di docenti ai quali -proprio con lo stesso contratto – si dà l’opportunità di muoversi per il prossimo anno scolastico. La questione è semplice sostiene Pino Turi: il Decreto Sostegni bis ha previsto che entro il 31 dicembre scorso bisognava bandire un nuovo concorso straordinario. Tutti i posti rimasti liberi (vacanti) e disponibili dopo le immissioni in ruolo nell’anno scolastico in corso erano accantonati per dare posto ai vincitori di questo concorso ed anche sottratti ai trasferimenti. Praticamente congelati per l’anno scolastico 2022/23. Il risultato? Il concorso non è stato bandito. I posti sono comunque accantonati. E restano indisponibili per la prossima mobilità. E questo è stato avallato da un contratto. In buona sostanza per Pino Turi per il prossimo anno scolastico si sono creati i presupposti di avere pochi, pochissimi, quasi nessun posto disponibile, il tutto avallato dalle disposizioni contrattuali proposte dal ministero dell’Istruzione.

La FLC CGIL comunica che impugnerà questo CCNI non solo per una verifica sulla sua validità, visto che non è stato sottoscritto dalla parte rappresentativa di oltre il 75% del personale ma soprattutto perché con questo CCNI sulla mobilità si sono violate le norme contenute nel CCNL, al di là di quello che la legge prevedeva. Il sindacato guidato da Francesco Sinopoli, tra le altre criticità emerse da questo CCNI, fa notare che tutto il personale ATA ex LSU assunto con contratto a tempo parziale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità, cosa consentita, al contrario, al restante personale ATA sempre a tempo parziale (articolo 34 c. 6). Si tratta di una palese disparità di trattamento.

Per tutti i DSGA neo assunti, a differenza dei docenti neo assunti, non sarà consentita alcuna mobilità per un triennio, neanche nel primo anno per avere una sede di titolarità scelta da loro (articolo 34 c. 9). È una ulteriore, grave e incomprensibile disparità di trattamento.

Lucio Ficara

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