Personale

Mobilità 2022/23: ecco le deroghe per i docenti neo immessi in ruolo

Possono produrre domanda di trasferimento (alcuni anche con precedenza) per l’a.s. 2022/23 i docenti neo immessi in ruolo dall’a.s 2020/21 beneficiari del comma 3 (tutti coloro che assistono, in modo continuativo e permanente, persona con handicap in situazione di gravità) e i beneficiari del comma 6 (docenti con handicap in situazione di gravità) dell’art.33 delle Legge 104/92.

La condizione necessaria per usufruire della deroga al vincolo triennale è quella che i benefici previsti dai citati commi 3 e 6 della legge 104/92 siano intervenuti dopo i bandi dei concorsi o dopo l’iscrizione in GAE e per gli immessi in ruolo dall’a s. 21/22 o in  GPS di prima fascia o negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia.

Non possono invece presentare domanda di trasferimento i docenti neo immessi in ruolo  con vincolo triennale beneficiari dell’art. 21 della Legge 104/92 ( docenti con un  handicap non in situazione di gravità e con una certificazione di invalidità superiore ai 2/3).

L’altra deroga è prevista per i docenti neoimmessi in ruolo dall’a.s. 2020/21 che risultano in soprannumero rispetto all’organico di diritto 22/23 nella scuola di titolarità  o che appartengono a posti o classi di concorso in esubero.

Questi docenti, una volta individuati in soprannumero o in esubero, potranno presentare domanda di trasferimento a domanda o a domanda condizionata.

Sono anche previste deroghe per i docenti vincolati neo immessi in ruolo dal 20/21 nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie ( cfr. CM n. 18372 del 14.6.2021).

Oltre che per i docenti  beneficiari dei commi 3 e 6 dell’art. 33 della Legge 104/92 e alle condizioni sopra descritte per i trasferimenti,  possono presentare domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale:

1) i genitori con figli di età fino a tre anni (l’età è  calcolata al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le operazioni), ai sensi dell’art.45 bis della Legge 151/2001;

2) il coniuge convivente del personale militare, ai sensi delle Leggi 201/86 e 266/99;

3) i docenti in soprannumero o in esubero trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio per l’a s. 22/23.

Libero Tassella

Articoli recenti

I Simpson, nel loro mondo c’è davvero di tutto, inclusa tanta scienza

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…

23/12/2024

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024