Possono produrre domanda di trasferimento (alcuni anche con precedenza) per l’a.s. 2022/23 i docenti neo immessi in ruolo dall’a.s 2020/21 beneficiari del comma 3 (tutti coloro che assistono, in modo continuativo e permanente, persona con handicap in situazione di gravità) e i beneficiari del comma 6 (docenti con handicap in situazione di gravità) dell’art.33 delle Legge 104/92.
La condizione necessaria per usufruire della deroga al vincolo triennale è quella che i benefici previsti dai citati commi 3 e 6 della legge 104/92 siano intervenuti dopo i bandi dei concorsi o dopo l’iscrizione in GAE e per gli immessi in ruolo dall’a s. 21/22 o in GPS di prima fascia o negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia.
Non possono invece presentare domanda di trasferimento i docenti neo immessi in ruolo con vincolo triennale beneficiari dell’art. 21 della Legge 104/92 ( docenti con un handicap non in situazione di gravità e con una certificazione di invalidità superiore ai 2/3).
L’altra deroga è prevista per i docenti neoimmessi in ruolo dall’a.s. 2020/21 che risultano in soprannumero rispetto all’organico di diritto 22/23 nella scuola di titolarità o che appartengono a posti o classi di concorso in esubero.
Questi docenti, una volta individuati in soprannumero o in esubero, potranno presentare domanda di trasferimento a domanda o a domanda condizionata.
Sono anche previste deroghe per i docenti vincolati neo immessi in ruolo dal 20/21 nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie ( cfr. CM n. 18372 del 14.6.2021).
Oltre che per i docenti beneficiari dei commi 3 e 6 dell’art. 33 della Legge 104/92 e alle condizioni sopra descritte per i trasferimenti, possono presentare domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale:
1) i genitori con figli di età fino a tre anni (l’età è calcolata al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le operazioni), ai sensi dell’art.45 bis della Legge 151/2001;
2) il coniuge convivente del personale militare, ai sensi delle Leggi 201/86 e 266/99;
3) i docenti in soprannumero o in esubero trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio per l’a s. 22/23.
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