Di seguito una serie di domande sulla mobilità del personale docente per il triennio 2022-25.
Un docente che fa domanda volontaria di mobilità territoriale o di passaggio e ottiene la titolarità su una delle istituzioni scolastiche richieste, può chiedere la mobilità l’anno successivo?
No. Il docente che ottiene il trasferimento in delle sedi richieste o il passaggio da un ordine di scuola a un altro, anche se nello stesso comune, non può presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Il vincolo triennale vale, anche se la mobilità si ottiene nello stesso comune?
Sì. Il vincolo opera anche all’interno dello stesso comune sia per mobilità territoriale, sia professionale.
Un docente che usufruisce della precedenza prevista dalla normativa attuale (es. legge 104/’92) è soggetto al vincolo triennale?
No. Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, possono fare domanda o devono aspettare l’anno successivo?
I docenti che dovessero ricevere la nomina giuridica successivamente al termine delle domande di mobilità possono fare domanda entro 5 giorni dalla nomina.
Un docente immesso in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 può presentare domanda di mobilità?
Sì. Può presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 restando vincolato per il triennio successivo nella sede ottenuta.
Un docente neo immesso in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che non chiede domanda di trasferimento dove ha la titolarità?
La titolarità permane nell’attuale sede di servizio dove il docente resta vincolato per tre anni, tranne che dovesse essere perdente posto.
Un docente che, a qualunque titolo, ha ottenuto l’immissione in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021, può chiedere trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi d’insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso?
Non può chiedere né il trasferimento, né il passaggio di cattedra, né l’assegnazione provvisoria, ne può ricoprire incarichi d’insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso se non dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.
Se un docente dovesse essere individuato quale perdente posto ed è spostato in altra istituzione, resta bloccato per un ulteriore triennio nella nuova sede?
No. Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.
Come e quando è attribuita la titolarità di sede a un docente immesso in ruolo?
Al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno d’immissione ruolo.
Se un docente immesso in ruolo non presenta domanda di mobilità qual è la sua sede di titolarità?
La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo non abbia presentato domanda volontaria o se sia stato individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.
Il docente che si trova in una delle seguenti condizioni: in attesa di sede definitiva, in esubero provinciale, sono obbligati a fare domanda di mobilità?
Sì. I docenti che si trovano in una delle situazioni descritte sono tenuti a fare domanda di mobilità.
Se i docenti di cui alla domanda precedente non dovessero ottenere il trasferimento in una delle sedi richieste, dove saranno assegnati in sede definitiva?
Saranno assegnati in sede definitiva d’ufficio seguendo l’ordine della graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa.
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