Come abbiamo anticipato, è quasi in dirittura di arrivo il contratto sulla mobilità, già firmato dalla Cisl di Maddalena Gissi ma ancora in visione per quanto riguarda le altre sigle sindacali.
Il CCNI – Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. assunto a tempo indeterminato, dovrebbe valere per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
Il Ministero spinge, in questa fase, sulla firma dei sindacati, con l’obiettivo di velocizzare le procedure e assicurare con la massima tempestività l’avvio delle operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2022/23. Insomma, obiettivo tutti in cattedra con la riapertura dell’anno scolastico.
Si precisa che la mobilità, in conformità alle osservazioni presentate dagli organi di controllo, può avvenire esclusivamente su posti vacanti e disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia, nei limiti previsti dalla copertura di cui all’art. 1 comma 201 della Legge n. 107/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Ecco una sintesi di quanto stabilisce la bozza di contratto sul sistema delle preferenze.
Le precedenze riportate riflettono un ordine di priorità nelle operazioni della sola mobilità territoriale, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale.
In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.
A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.
Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.
Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio.
In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell’O.M. che regola i trasferimenti.
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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