Come cambia la mobilità 2022 con il nuovo provvedimento del MI? Lo abbiamo spiegato più volte: i docenti neo-assunti a partire dall’anno scolastico 2020-2021, in deroga al vincolo triennale di permanenza, possono richiedere di essere trasferiti, ma nel primo anno di immissione in ruolo e solo per quell’anno. A quel punto, sulla sede ottenuta, scatta il vincolo triennale dall’anno successivo (a.s. 2022/2023).
Per chi invece non dovesse fare istanza di mobilità o per chi non venisse accontentato nelle proprie preferenze, il vincolo triennale scatterebbe da subito. In altre parole il conteggio dei tre anni partirebbe dall’anno di immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
La data di immissione in ruolo – lo precisiamo – decorre da quando si è ottenuta la sede di titolarità, a prescindere dall’eventuale retrodatazione giuridica. Lo spiega il nostro esperto di mobilità, Libero Tassella. Per fare un esempio, se una docente venisse immessa in ruolo l’1.9.2021 con decorrenza giuridica 1.9.2020, il vincolo triennale decorrerebbe comunque dall’1.9.2021.
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