L’art. 21 del CCNI si occupa espressamente dei soprannumerari nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Una delle caratteristiche della scuola secondaria è rappresentata dagli spezzoni orario. Tale caratteristica consente di non individuare un eventuale soprannumerario, se dovesse essere possibile unificare più spezzoni della stessa classe di concorso fino al raggiungimento delle 18 ore previste dalla normativa.
Gli spezzoni possono essere, sia nella scuola di titolarità sia in quella di completamento.
Ogni singola istituzione scolastica avrà cura di elaborare la graduatoria dei soprannumerari per le rispettive classi di concorso.
Per i docenti di sostegno i criteri per l’elaborazione delle graduatorie differiscono tra la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.
A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
L’individuazione dei docenti soprannumerari per i docenti di sostegno sarà effettuata, come per la scuola primaria, per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici.
L’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.
Per l’individuazione del soprannumerario nei corsi per l’istruzione degli adulti, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso.
Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.
I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari, valutando soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI per triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
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