Cosa si intende per mobilità territoriale e per mobilità professionale? E quali differenze principali? Si intende per mobilità territoriale quella che consente di cambiare scuola o territorio di riferimento; si intende per mobilità professionale quella che consente di cambiare qualifica.
TESTO DELL’O.M.
Contratto sulla mobilità (CCNI)
O.M. Mobilità insegnanti religione cattolica
Le differenze riguardano in particolar modo i destinatari delle operazioni di mobilità, in altre parole chi può fare domanda.
Chi può fare domanda?
Tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato (quindi entrato di ruolo) può inoltrare domanda di mobilità territoriale, cioè può chiedere di essere trasferito da una scuola a un’altra o da un territorio a un altro pur permanendo nella stessa qualifica. Per quanto riguarda il personale Ata, quello assunto a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale, ma con alcune eccezioni, quali, ad esempio: i DSGA neo-assunti che sono soggetti al vincolo di permanenza non possono chiedere trasferimento.
Quanto alla mobilità professionale, quindi al cambio di ruolo o di cattedra o al cambio di classe di concorso, accedono volontariamente solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale ATA in possesso del titolo per il profilo richiesto.
Ricordiamo che non possono accedere alla mobilità i docenti assegnati con incarico a tempo determinato ai posti comuni e di sostegno a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59 comma 4, del DL 73/21, convertito in L. 106/21.
Quali fasi della mobilità territoriale e professionale?
- Fase 1, comunale: trasferimento tra scuole dello stesso comune di titolarità;
- Fase 2, provinciale: trasferimento tra scuole di comuni diversi della stessa provincia;
- Fase 3, mobilità interprovinciale e mobilità professionale.