1) Sono stata assunta quest’anno da GPS di prima fascia, posso presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23?
No. Il comma 1 dell’art.1 del CCNI, siglato lo scorso 27 gennaio, prevede che le disposizioni relative ai trasferimenti si applichino solo ai docenti con contratto a tempo indeterminato. Lei quest’anno è stata assunta con un contratto a tempo determinato al 31 agosto 2022 su posto vacante, ai sensi dell’art.59 commi 4,5,6,7,8 della legge 161/2021, quindi non potrà presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23.
2) Potrò presentare domanda nell’anno scolastico 22/23 per l’a.s. 23/24? Potrò fare il trasferimento anche da posto comune a posto di sostegno e domanda di passaggio di ruolo?
Si, potrà fare domanda di trasferimento per l’a s. 23/24 sia su posto comune sia su posto di sostegno se è in possesso del titolo di specializzazione, non potrà invece presentare domanda di passaggio di ruolo, ma solo in caso che quest’anno abbia una positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova ed un giudizio di idoneità nella prova disciplinare che dovrà sostenere con una commissione esterna all’istituzione scolastica in cui quest’anno sta prestando servizio in qualità di docente con contratto a tempo determinato al 31.8.2022.
3) Assunta da GPS di prima fascia quest’anno, superata la procedura prevista dall’art.59 della legge 106/2021, quale sarà la decorrenza giuridica ed economica della mia immissione in ruolo?
La sua immissione in ruolo economicamente decorrerà dall’1.9.2022 e avrà una retrodatazione giuridica all’1.9.2021.
4) Assunta da GPS di prima fascia, superata la procedura prevista dall’art. 59 della 106/2021, quale sarà la mia sede di titolarità nell’a.s. 22/23? Sarò vincolata per tre anni in questa sede? Potrò fare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24?
Per l’a.s. 2022/23 la sua scuola di titolarità sarà quella dove quest’anno scolastico sta prestando servizio con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2022. Il posto vacante che lei occupa come supplente annuale non sarà disponibile per le operazioni di mobilità relative all’a.s. 22/23, come previsto dall’art.8 comma 2 lett.d) del CCNI siglato il 27 gennaio scorso.Per l’ a.s. 23/24, come abbiamo detto nella risposta alla domanda n.2, potrà presentare domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale non di passaggio di cattedra o di ruolo , ai sensi del comma 7 dell’art. 2 del CCNI, per acquisire una nuova sede di titolarità in quanto neo immessa in ruolo nell’a.s 22/23.Se otterrà il trasferimento per l’a.s. 23/24 sarà vincolata nella nuova sede ottenuta per un triennio (23/24, 24/25, 25/26) e non potrà presentare domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di ruolo, di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, né potrà trasformare il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato per la durata di un anno per altra classe di concorso o tipologia di posto. Nel caso invece non presenterà domanda di trasferimento o non otterrà il trasferimento per il 23/24, la sede dove quest’anno sta prestando servizio resterà la sua sede di titolarità e in tale sede sarà vincolata per tre anni ( 22/23, 23/24, 24/25) senza poter presentare domanda di trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria, né potrà trasformare il suo contratto da tempo indeterminato a tempo determinato per la durata di un anno per altra classe di concorso o altra tipologia di posto.
5) Assunta da GPS di prima fascia quest’anno, sarò immessa in ruolo nell’a.s. 22/23 con retrodatazione giuridica all’1.9.2021, l’anno di retrodatazione ( a.s.21/22) sarà valido ai fini del computo del vincolo triennale previsto per i neo immessi in ruolo dalla Legge 106/2021?
No, il vincolo triennale decorre da quando il suo contratto da tempo determinato sarà trasformato a tempo indeterminato, quindi dall’1.9.2022 con l’attribuzione della sede di titolarità, la sua attuale sede di servizio, dove sarà vincolata per tre anni, anche se per il solo 2023/24 potrà presentare domanda di trasferimento per ottenere una nuova sede di titolarità (comma 7 art.2 CCNI).Il vincolo triennale decorre per lei dall’ 1.9.2022 se resterà titolare nell’attuale sede di servizio ovvero dall’1.9.2023 se chiederà e otterrà il trasferimento per l’a.s. 23/24.
L’anno di retroattività giuridica 2021/22 che nel trasferimento e nella graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei soprannumerari le sarà valutato come un anno di servizio di ruolo (6 punti) in quanto coperto da servizio di insegnamento, non è valido ai fini del computo del vincolo previsto dall’art.58 comma 2 lettera f) della legge 106/2021 per i docenti neo immessi in ruolo dal 2020/21.
6) Assunta da GPS di prima fascia so di non poter presentare domanda di trasferimento, posso almeno presentare domanda di assegnazione provvisoria per il 22/23?
Difficile rispondere in questo momento alla sua domanda in assenza del rinnovo del CCNI triennale 22/25 su utilizzazioni, assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA. Ci sono due problemi da risolvere: la possibilità di presentare la domanda di assegnazione provvisoria in quanto lei è una docente con contratto a tempo determinato e i vincoli nella mobilità anche in quella annuale introdotti dalla Legge 106/2021 per tutti i docenti neo immessi in ruolo. Ci auguriamo che si possa, in fase di rinnovo contrattuale, addivenire a una soluzione sia per coloro come lei immessi in ruolo quest’anno da GPS di prima fascia sia per tutti i neo immessi in ruolo dal 20/21.
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