Torniamo a parlare di mobilità 2022-2023, lo abbiamo fatto con una diretta ad hoc de La Tecnica della Scuola che è andata in onda oggi, venerdì 4 febbraio alle ore 16.
La diretta, condotta da Daniele Di Frangia, ha visto l’intervento tecnico del sindacalista della Cisl Scuola Attilio Varengo, dell’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo e dell’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.
Ai sensi dell’art.58, comma 2, lettera f), del dl 73 del 25 maggio 2021 è specificato che al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
Viene anche specificato che le disposizioni dell’art.58, comma 2, lettera f) del dl 73/2021, si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Tale norma è stata integralmente recepita, proprio per come è stata scritta dal legislatore, nel CCNI mobilità 2022-2025.
In buona sostanza questo significa che in ogni caso chi chiede mobilità territoriale o professionale dalla provincia A alla provincia B, in caso di ottenuto trasferimento interprovinciale resterà vincolato alla nuova scuola per un triennio a prescindere dal fatto di essere stato soddisfatto su preferenza puntuale o sintetica.
In fase II della mobilità 2022-2023 un docente titolare in una data provincia X potrà fare domanda di mobilità tra comuni diversi della medesima provincia X di titolarità, senza restare vincolato per il successivo triennio se soddisfatto in una preferenza sintetica del “Comune” o del “Distretto”.
Bisogna sapere che la mobilità dei docenti si divide in mobilità territoriale, ovvero la domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale nello stesso ordine e grado di istruzione e per la stessa classe di concorso, e la mobilità professionale, ovvero i passaggi di ruolo verso altro ordine o grado di istruzione, o i passaggi di cattedra, ovvero verso altre classi di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione di titolarità.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2022-2025, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.
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