L’aspirante docente, personale Ata e personale educativo che partecipa alla mobilità 2022-2023, dopo i termini di scadenza della domanda, può esercitare il diritto di revoca della domnada di mobilità. In caso abbia presentato più istanze, ovvero oltre la domanda di mobilità anche quella di passaggio di ruolo e/o cattedra, potrà decidere di revocarle tutte o anche una solamente.
Alle date di presentazione della domanda di mobilità, che potrete trovare nell’articolo pubblicato il 25 febbraio, ci sono anche le date di scadenza per la revoca delle domande di mobilità dopo la scadenza dei termini di presentazione dell’istanza.
Preferenze non si possono modificare
Bisogna sapere che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, ai sensi dell’art.5 dell’OM 45 del 25 febbraio 2022, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.
Richiesta di revoca
È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 dell’OM 45/2022, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.
Quindi per i docenti sarà possibile revocare la domanda di mobilità entro e non oltre il 19 aprile 2022.
Per il personale Ata sarà possibile revocare la domanda di mobilità entro e non oltre il 2 maggio 2022.
Per il personale educativo sarà possibile revocare la domanda di mobilità entro e non oltre il 18 aprile 2022.
Revoche inviate in ritardo e rinucia al trasferimento
Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 dell’OM 45/2022, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.
In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
TESTO DELL’O.M.
Contratto sulla mobilità (CCNI)
O.M. Mobilità insegnanti religione cattolica