Mobilità

Mobilità 2022, ecco come funziona il sistema se si sceglie l’opzione delle cattedre orario esterne

Nella mobilità 2022/2023 sarà possibile, attraverso un’apposita opzione da selezionare nel modulo di domanda online, scegliere di essere trasferiti anche in cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune di titolarità o con completamento in altro comune.

Cattedre orario esterne

Nell’indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Tale richiesta, ai sensi dell’art.11, comma 1, del CCNI mobilità 2022-2025, non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

Preferenze di sede

Per quanto riguarda i trasferimenti o la mobilità professionale per la scuola secondaria di I e II grado, in caso di scelta di preferenze puntuali di singola scuola, il sistema informatizzato prima esaminerà, per ogni singola preferenza e nell’ordine elencato, le cattedre interne , poi quelle esterne con completamento nello stesso comune e infine quelle esterne con completamento in comune diverso.

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino.

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

Lucio Ficara

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