Mobilità

Mobilità 2022, il ricongiungimento al coniuge, chi può richiederlo?

La recente ordinanza ministeriale sulla mobilità 2022 chiarisce che in merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è
comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione all’albo on line dell’ufficio territorialmente competente della presente ordinanza.

Naturalmente si fa eccezione con riguardo ai figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.

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Le necessarie documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

Si ricorda anche che bisogna allegare a tutta la documentazione una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Cosa avviene in caso di ricongiungimento a familiare destinato a nuova sede?

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Preferenze e ricongiungimento familiare

Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

Tale punteggio è attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I – preferenze – il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.

Scarica le ordinanze:

Ordinanza Ministeriale 46 del 25 febbraio 2022 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2022/23

Ordinanza Ministeriale 45 del 25 febbraio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23

Carla Virzì

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