Secondo quanto si legge all’art. 2 della bozza del CCNI, inviata dal Ministero ai sindacati per la sottoscrizione, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, non potrà ripresentarla per i successivi tre anni. Tale vincolo si applica sia per la mobilità territoriale sia professionale.
Il blocco triennale si applica ai docenti che hanno ottenuto la mobilità territoriale o professionale su richiesta volontaria, attraverso l’espressione del codice:
Secondo quando affermato nell’art.2 comma 6 ultimo capoverso, qualora un docente dovesse risultare soprannumerario e non abbia completato il triennio, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede ai fini della maturazione del triennio.
Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI nei seguenti casi:
Il personale docente, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica d’immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
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