Come avevamo anticipato in un articolo del 21 febbraio, per la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2022-2023 è una questione di giorni o addirittura di ore, entro le prime due settimane di marzo si dovranno presentare le istanze di mobilità territoriale e professionale. Domani 23 febbraio 2022 alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno: “Informativa e confronto Ordinanza Ministeriale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.” sono stati invitati dal Ministero dell’Istruzione a partecipare, in modalità videoconferenza, le organizzazioni sindacali.
Presumibilmente dall’1 al 15 marzo, o forse dall’ultimo giorno di febbraio al 15 marzo, la data proposta per le istanze della mobilità per docenti e personale Ata, mentre per il personale educativo e forse anche quello Ata sono previste scadenze più lunghe, ma sempre entro e non oltre il 21 marzo. In buona sostanza si procederà a presentare domanda di mobilità, tramite la procedura delle Istanze Online del sito del Ministero dell’Istruzione nelle prime due o tre settimane di marzo 2022.
La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti entrati in ruolo nel 2019-2020 o ancora prima, ma che non si trovino in questo momento in una situazione di scuola di titolarità attribuita dalla mobilità 2021-2022 o 2020-2021 su specifica preferenza puntuale. Possono fare domanda di mobilità territoriale e anche di passaggio di ruolo, chi è stato assunto in ruolo nell’anno 2020-2021 e quindi potrà fare domanda per avere una nuova sede di titolarità. Potranno fare domanda anche i neoassunti 2021-2022, ma solo per la mobilità territoriale e non per quella professionale, in quanto non hanno ancora superato l’anno di prova. Sono esclusi dalla categoria dei docenti neoassunti 2021-2022 che potranno fare domanda di mobilità, i docenti entrati dalle GPS I fascia o elenchi aggiuntivi.
Ai sensi dell’art.58, comma 2, lettera f), del dl 73 del 25 maggio 2021 è specificato che al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
Viene anche specificato che le disposizioni dell’art.58, comma 2, lettera f) del dl 73/2021, si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Tale norma è stata integralmente recepita, proprio per come è stata scritta dal legislatore, nel CCNI mobilità 2022-2025.
In buona sostanza questo significa che in ogni caso chi chiede mobilità territoriale o professionale dalla provincia A alla provincia B, in caso di ottenuto trasferimento interprovinciale resterà vincolato alla nuova scuola per un triennio a prescindere dal fatto di essere stato soddisfatto su preferenza puntuale o sintetica.
La cosa cambia notevolmente nei trasferimenti della fase II della mobilità, ovvero quelli tra comuni della stessa provincia. In buona sostanza in fase II della mobilità 2022-2023 un docente titolare in una data provincia X potrà fare domanda di mobilità tra comuni diversi della medesima provincia X di titolarità, senza restare vincolato per il successivo triennio se soddisfatto in una preferenza sintetica del “Comune” o del “Distretto”.
Tutti i docenti che nei due anni scolastici precedenti hanno fatto domanda di mobilità e sono stati soddisfatti su preferenza puntuale, si trovano, a meno di situazioni particolari di precedenze o di soprannumerarietà, nella condizione di non potere presentare istanza di mobilità per l’anno scolastico 2022-2023. Saranno bloccati per un triennio, senza potere presentare istanza di mobilità, i Dsga neoassunti, saranno bloccati anhce gli ex LSU entrati in ruolo in part time e attualmente non transitati in full time. I docenti neoassunti in ruolo dalla prima fascia GPS, avendo un contratto a tempo determinato e non avendo ancora superato l’anno di prova, non potranno fare istanza delle domanda di mobilità 2022-2023.
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