Continuiamo a dare risposte ai vostri quesiti sulla mobilità 2023-2024, ecco altre risposte da parte della nostra testata specialistica.
Una nostra lettrice ci chiede:” Sono docente titolare di matematica A026, ma avendo anche l’abilitazione in A027 ( matematica e fisica), posso fare domanda di trasferimento per A026 e domanda di passaggio di cattedra in A027? Quale delle due istanze precede l’altra?”
La risposta è affermativa, se ovviamente la docente non è vincolata a permanere per un triennio nell’attuale scuola di titolarità. Nel caso non sia vincolata, potrà fare la domanda di trasferimento per A026 e, se ha passato anno di prova ed è abilitata in A027, potrà anche richiedere passaggio di cattedra per matematica e fisica. Ai senti dell’art.8, comma 2 dell’OM mobilità dell’1 marzo 2023, c’è da sapere che i docenti degli istituti di istruzione secondaria, che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono specificare, nell’apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.
Una docente ci chiede: “Posso fare valere il punteggio di ricongiungimento al coniuge nel comune in cui mio marito si è trasferito per motivi di lavoro dal febbraio 2023 e quindi non ha ancora la residenza in questo nuovo comune?”
Si, potrà avvalersi del ricongiungimento e dei relativi 6 punti sul comune in cui è stato trasferito il marito dall’1 dicembre 2022, ovvero nei tre mesi antecedenti la data di emanazione dell’OM 36 sulla mobilità 2023-2024. Infatti ai sensi dell’art.4, comma 13, dell’OM mobilità, dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Sono un docente di latino e greco in un liceo classico, molto probabilmente sarò perdente posto perché ultimo in graduatoria e perchè c’è una notevole contrazione di posti in organico della mia classe di concorso, avendo il titolo di specializzazione sul sostegno, potrei avere precedenza per i posti di sostegno, come soprannumerario, sulla scuola in cui sono ancora titolare?
Ai sensi dell’art.13, comma 5, dell’OM 36 mobilità 2023-2024, il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
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