Nel pomeriggio del 23 novembre 2022 si è svolto l’incontro sul possibile accordo del CCNI mobilità 2022-2025 e sulle problematiche che tale contratto sta creando tra le parti fin dall’anno scolastico 2021-2022. Non possiamo dimenticare che la riapertura di questo contratto nasce da una sentenza per condotta antisindacale del Ministero dell’Istruzione e che quindi la strada per raggiungere un eventuale accordo è abbastanza tortuosa. Tuttavia gli incontri si stanno svolgendo in un clima favorevole e di confronto costruttivo.
La questione vincoli, per i neoassunti 2022, ma anche per gli immessi in ruolo 2021 e quelli futuri, per adesso viene accantonata in vista dei prossimi incontri riferiti alla parte giuridica del CCNL 2019-2021. In tale parte giuridica si affronterà anche il tema della mobilità e quindi dei vincoli disposti dalla legge.
Quindi per ora la questione dei vincoli della mobilità è stata messa da parte in previsione del rinnovo della parte giuridica del CCNL. In buona sostanza l’ordine del giorno è “trattativa mobilità”, ovvero il toccare gli aspetti principali proprio del CCNI a prescindere dai requisiti di chi potrà presentare la domanda di partecipazione alla mobilità territoriale e professionale.
Tra gli argomenti trattati c’è quello che si riferisce all’abolizione del referente unico per l’assistenza dei genitori che si trovano in stato di gravità, art. 3, comma 3, della legge 104/92. Bisogna specificare che il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022, abolisce il principio del referente unico dell’assistenza. In buona sostanza il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Tale previsione normativa comporta, pertanto, che, più soggetti aventi diritto, possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili della legge 104/92 alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile.
C’è da sottolineare che l’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, apporta importanti modifiche in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, tra tutte le novità, quella di un certo rilievo è l’avere definito che il congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, venga instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Le modifiche introdotte sulla legge 104/92 dal decreto legislativo n. 105/2022, hanno aperto, in seno all’incontro sulla mobilità del 23 novembre 2022, una discussione che potrebbe portare ad una modifica sulle precedenze di cui all’art.13 del CCNI mobilità. A subire modifiche sarà senza ombra di dubbio il punto IV dell’art. 13, nella parte in cui si descrive la posizione del caso del figlio che assiste il genitore in qualità di “referente unico”. L’abolizione della referenza unica, andrebbe a fare decadere quella che nell’art. 13 è una vera e propria barriera all’usufruire della precedenza quando l’assistito ha più figli conviventi o comunque residenti nel medesimo comune del disabile.
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