Mobilità

Mobilità 2023/24 quali sono i vincoli previsti per i docenti?

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato nella giornata di mercoledì 1 marzo l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.

Le domande potranno essere inoltrate nelle seguenti date: per il personale docente sono dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

SCARICA L’ORDINANZA

Riportiamo un approfondimento elaborato dalla Federazione Uil Scuola Rua.

LEGGI ANCHE:

Mobilità 2023/24, chi può presentare domanda?

Mobilità 2023/24, chi sono i docenti bloccati dal vincolo?

Mobilità 2023/24, vincoli per chi otterrà un trasferimento/passaggio

VINCOLI PREVISTI PER L’A.S. 2023/24

Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI)

Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Tale vincolo opera anche all’interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità) per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, anche qualora sia stato espresso un codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”). In questo caso, il vincolo non si applica:

  1. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l’1/9/2021 o l’1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  2. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2021 o l’1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
  3. se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico “comune” o “distretto” nel modulo-domanda.

Vincolo triennale per i neoaasunti dall’a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 – modifica art. 13 d.lgs. 59/2017)

Tali docenti possono presentare per l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata. Tutti i docenti neoimmessi in ruolo dal concorso, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, provinciale e interprovinciale, per tre anni scolastici (incluso l’anno di prova). Per il Ministero sono compresi anche i neoassunti dalle Graduatorie ad esaurimento. In questo caso, il vincolo non si applica:

  1. in caso di sovrannumero o esubero;
  2. se beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (o di inserimento nelle GAE).

Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 (o che otterranno per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021).

Tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 e successivi un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l’espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico (“comune”, “distretto” o “provincia”), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. In questo caso, il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

RIVEDI LA DIRETTA

Sara Adorno

Articoli recenti

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024

Legge di bilancio: mancano risorse per le famiglie che mandano i figli nei centri estivi

Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…

22/12/2024

Grammatica valenziale, esempi e pratiche: perché è importante agire sul ragionamento più che sulla memoria

La grammatica valenziale insegna a comprendere la struttura della frase ragionando sui legami tra parole,…

22/12/2024

Cooperative learning, cosa fa l’insegnante facilitatore? Ecco come svolgere bene questo ruolo

Nel cooperative learning, l'insegnante facilitatore guida, osserva e supporta il lavoro di squadra. Organizza attività,…

22/12/2024

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, prezzo scontato: approfitta della promozione

La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale è ormai requisito di accesso per tutti i profili…

22/12/2024

Concorso dirigente tecnico, domande fino al 23 gennaio: le videolezioni e il simulatore

Come abbiamo scritto, è finita l'attesa per il concorso per dirigenti tecnici: dallo scorso 9…

22/12/2024