Mobilità

Mobilità 2024/2025, ci sono tutte le condizioni per chiudere già domani 21 febbraio e in modo da potere avviare tutta la procedura

Per la mobilità 2024/2025 sembra essere ormai prossima la fumata bianca per arrivare ad un testo condiviso tra Amministrazione e Sindacati. La seduta di oggi si è conclusa con la decisione di aggiornare il tutto alla tarda mattinata di mercoledi 21 febbraio, con l’intenzione di arrivare ad una definizione condivisa del testo del CCNI ed alla successiva chiusura del negoziato. Per la Cisl scuola ci sono tutte le condizioni per chiudere positivamente in breve tempo, già domani nelle prime ore del pomeriggio.

Barbacci (Cisl Scuola): una intesa che risponde alle attese della categoria

Ci sono le condizioni per chiudere con la firma del contratto integrativo il negoziato sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2024/25”. Lo afferma Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola, al termine dell’incontro che i sindacati hanno avuto oggi al Ministero.

La trattativa con l’Amministrazione – prosegue Barbacci – si è indirizzata verso un’integrazione del CCNI 2022/25, tutt’ora vigente, che dovrebbe recepire le novità introdotte nel CCNL da poco sottoscritto. Si è lavorato, con piena unità di intenti da parte di tutte le organizzazioni, per giungere a un’intesa che consenta di chiudere rapidamente il confronto rispondendo positivamente a molte attese della categoria. Una più complessiva revisione del CCNI oggi vigente sarà fatta con il negoziato per il prossimo triennio 2025/28. Attendiamo di firmare in contratto, nella convinzione che sia anche questa volta la scelta giusta per tutelare concretamente il personale che ci affida la sua rappresentanza”.

FLC CGIL: Nel CCNI mobilità recepite le novità del CCNL scuola 2019-2021

Non è una revisione strutturale del testo in quanto il CCNI vigente resta il riferimento per le prossime operazioni anno scolastico 2024/2025, ma le principali  novità ottenute con il CCNL scuola 2019-2021 devono essere recepite per adempiere alla regolare presentazione delle domande. Il richiamo è al campo dei diritti soggettivi dei genitori e dei caregivers  per i quali viene prevista la garanzia di accesso alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede.

Restano i vincoli per i neoassunti 2023/2024

In buona sostanza il CCNI della mobilità 2024/2025 non potrà eliminare i vincoli della mobilità dei docenti, per cui i neoassunti 2023/2024, se non appartenenti a particolari soggetti con diritto a non rimanere vincolati, non potranno presentare domanda di mobilità territoriale e professionale. Anche tutti i docenti che si trovano in ruolo, ma con un contratto a tempo determinato, non potranno fare domanda di mobilità.

Riguardo la normativa che regola i vincoli della mobilità , ricordiamo che il DL 44/2023 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 ove si prevede, a partire dall’anno scolastico 2023/2024 che i docenti neoassunti di tutti gli ordini e gradi di istruzione siano tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova. Al vincolo si deroga nei casi di sovrannumero o esubero o grave disabilità personale e di assistenza per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Tale norma è stata recepita nel CCNL scuola 2019-2021, dove, all’art.30 riferito alle materie di relazioni sindacali, c’è scritto chiaramente che a livello nazionale spetta la contrattazione integrativa per le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021 , convertito in Legge106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.

In buona sostanza questa norma contrattuale recepisce in pieno l’art.58 del decreto legge 73 del 25 maggio 2021, ovvero la norma legislativa che ha generato i vincoli triennali di mobilità per i docenti neoassunti. Ma c’è anche da sottolineare che al comma 8 dell’art.34 del CCNL scuola 2019-2021 è scritto che viene garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992.

Lucio Ficara

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