Home Mobilità Mobilità 2024/2025, dopo gli esiti dei movimenti si potrà ragionare sulle assegnazioni...

Mobilità 2024/2025, dopo gli esiti dei movimenti si potrà ragionare sulle assegnazioni provvisorie. Le domande si fanno a metà giugno

CONDIVIDI

Il prossimo 17 maggio saranno pubblici gli esiti della mobilità docenti di ogni ordine e grado, il 22 maggio è il turno del personale educativo, il 27 maggio tocca al personale Ata e infine il 30 maggio saranno pubblici gli esiti della mobilità dei docenti di religione cattolica. Visti gli esiti dei movimenti, nelle due ultime settmane di giugno sarà tempo di presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025.

Tempi stretti per CCNI utilizzazioni

Ci sarà poco più di un mese di tempo dall’atto di pubblicazione dei movimenti della mobilità 2024/2025, al periodo di presentazione delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Quindi, al massimo entro la seconda metà di giugno 2024, sarà firmato il nuovo contratto sulle utilizzazioni 2024/2027 oppure sarà attuata una ulteriore proroga del CCNI 2019-2022. È utile ricordare che i contratti integrativi devono essere triennali e che l’ultimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie riporta la firma dell’8 luglio 2020 e sarebbe dovuto restare in vigore per un triennio fino al 2021-2022, poi invece è stato prorogato anche per il 2022-2023 con un testo integrativo al CCNI 2019-2022 firmato il 16 giugno 2022. Anche per l’anno scolastico 2023/2024 il CCNI utilizzazioni è stato ancora prorogato con un’intesa firmata il 13 giugno 2023.

Adesso i sindacati vorrebbero un rinnovo triennale del CCNI della mobilità annuale, ma si rischia concretamente di proprogare il CCNI utilizzazioni 2019-2022 per un ulteriore anno, attraverso una intesa integrativa pure per l’anno scoalstico 2024/2025.

Quali sono i motivi per l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria, anche per il 2024/2025 può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.