Mobilità

Mobilità 2024-2025, ecco chi può fare domanda e chi invece resta bloccato senza poterla presentare. Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale

Con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n.30 del 23 febbraio 2024 sulla mobilità 2024/2025 dei docenti, del personale educativo e Ata, possiamo avere più chiarezza nel dire quali docenti potranno presentare la domanda di mobilità perché liberi da vincoli e quali, invece, resteranno bloccati senza possibilità di poterla presentare.

Docenti che possono fare domanda di mobilità

I docenti che possono fare domanda di mobilità perché non hanno nessun regime di vincolo, sono tutti coloro assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022/2023 e anni scolastici antecedenti, che, per l’anno scolastico 2023/2024, non hanno avuto nessun trasferimento o che avendo avuto un trasferimento interprovinciale sono stati soddisfatti in una preferenza sintetica o che hanno ottenuto un trasferimento provinciale di II fase dal comune di titolarità a scuola di altro comune con una preferenza di codice sintetico.

Potranno fare domanda di mobilità anche i docenti entrati in ruolo a tempo determinato da GPS I fascia sostegno nell’anno scolastico 2022/2023 e che, avendo superato l’anno di prova, sono passati a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2023.

Tutte le categorie di docenti suddetti, potranno fare domanda di mobilità a prescindere da possibili deroghe a vincoli, in quanto non soggetti ai vincoli triennali di mobilità disposti dalla legge.

Docenti vincolati e che non possono fare domanda

Tutti i docenti di ruolo con contratto a tempo determinato, proprio per la condizione di trovarsi a tempo determinato, non potranno presentare istanza di mobilità, come per altro non possono presentare istanza di mobilità, ai sensi dell’art.1, comma7 dell’OM 30 del 23 febbraio 2024, i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità. Restano impossibilitati a fare domanda di mobilità i docenti neoassunti (senza nessuna deroga che si trova nell’accordo di modifica del CCNI mobilità del 21 febbraio 2024) a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2023/2024. Non possono fare domanda di mobilità i docenti che negli anni 2022/2023 e 2023/2024 sono stati soddisfatti in I fase nella mobilità, oppure tutti i docenti che in II fase della mobilità sono stati soddisfatti su preferenza puntuale. Allo stesso modo di questi ultimi, sono vincolati per un triennio anche coloro che, in III fase di mobilità, hanno ottenuto trasferimento o passaggio su preferenza puntuale.

Tutte le deroghe possibili per i docenti vincolati

I docenti che si trovano in soprannumero o che, negli anni precedenti, sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, potranno fare legittimamente domanda di mobilità, come per altro i docenti che fruiscono di qualunque precedenza ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità, potranno presentare, con le modalità e procedure previste nel CCNI 2022-2025, domanda di mobilità.

I docenti vincolati con un contratto a tempo indeterminato possono ottenere lo sblocco del vincolo e presentare domanda solo se si trovano in una delle seguenti condizioni di deroga dal vincolo:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il
31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed
affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.


b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo
151/2001 che rivestono la qualità di:

  1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con
    disabilità grave;
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza
    di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
    invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in
    presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Lucio Ficara

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