Molti docenti e personale Ata sono già proiettati alla presentazione della domanda di mobilità 2024/2025. Questa procedura è prevista nel mese di marzo 2024, ma sono in tanti a domandarsi quali potrebbero essere le novità rispetto gli anni passati anche in relazione ai vincoli triennali riguardanti la presentazione dell’istanza di mobilità territoriale e professionale.
Ritornano i vincoli sulla mobilità
È utile ricordare che nella mobilità 2023/2024 i vincoli triennali normativamente vigenti erano i seguenti: 1)Il vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI), sarebbe il vincolo generato da tutti quei docenti che nella mobilità 2022/2023 sono stati soddisfatti in una preferenza puntuale di scuola (fatta eccezione ad alcune categorie protette da precedenza); 2) Il vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 (o che potrebbero ottenere per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021); 3) Vincolo triennale per i neoaasunti dall’a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 – modifica art. 13 d.lgs. 59/2017). Tali docenti hanno presentato per l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in attesa di una disposizione legislativa che successivamente alla scadenza della domanda di mobilità ha derogato il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24).
Con la mobilità 2024/2025 la questione vincoli triennali sulla mobilità sono destinati a tornare come previsto dall’ipotesi del CCNL scuola 2019-2021. Per quanto suddetto, se nella mobilità 2023/2024 i vincoli erano stati in parte neutralizzati, invece per la mobilità 2024/2025 dovrebbero ritornare molto più corposamente.
Vincoli triennali mobilità nel CCNL 2019-2021
Nel nuovo contratto della scuola, che è già scaduto da due anni, bisogna sottolineare che nell’art.30, riferito alle materie di relazioni sindacali, c’è scritto chiaramente che a livello nazionale spetta la contrattazione integrativa per le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.
In buona sostanza questa norma contrattuale recepisce in pieno l’art.58 del decreto legge 73 del 25 maggio 2021, ovvero la norma legislativa che ha generato i vincoli triennali di mobilità per i docenti neoassunti.
È utile ricordare che la norma legislativa richiamata dal CCNL scuola 2019-2021, tanto criticata da tutti i sindacati è stata causa della mancata firma del CCNI mobilità 2023/2024 da parte sindacale, viene introdotta nella sua interezza all’interno del contratto scuola. Con tale norma è previsto, fatta eccezione per alcuni casi dovuti a particolari precedenze, che un docente neoassunto resti vincolato per tre anni nella medesima sede. Bisogna anche dire che il Contratto scuola recepisce anche l’idea, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, che i docenti possano presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
Il CCNI mobilità non era stato firmato
Ricordiamo che nel recente 1 marzo 2023, si era chiusa la trattativa del CCNI mobilità per l’anno 2023-2024 con un mancato accordo con i sindacati perché non si era riusciti, per via politica a modificare proprio il decreto legge 73/ 2021 che impone gli attuali vincoli della mobilità, bloccando anche i docenti che in mobilità interprovinciale dovessero ottenere una qualunque sede sia con preferenza puntuale che con preferenza sintetica. Quindi fino a qualche mese addietro i sindacati erano totalmente compatti nel non firmare il CCNI mobilità perchè basato sull’applicazione del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, mentre adesso, buona parte dei sindacati, sembrano d’accordo nel firmare un CCNL scuola in cui tale norma viene completamente recepita.
Deroghe al vincolo e assegnazione provvisoria
Per quanto riguarda le deroghe al vincolo è utile sapere che, al momento, il vincolo non si applica: ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
In caso di soprannumero ovviamente il docente potrà fare istanza di mobilità, resta anche l’ipotesi del consentire la deroga ai lavoratori padri e alle lavoratrici madri che hanno figli di età inferiore ai 12 anni. A tal proposito è utile sapere che all’art.34, comma 8 dell’ipotesi di CCNL 2019-2021 è scritto che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”.
Mentre per quanto riguarda la possibilità, per i docenti vincolati, di ottenere l’assegnazione provvisoria in altra provincia diversa da quella di titolarità, bisognerà attenersi a quello che prevederà il CCNI sulle utilizzazioni, ma è escluso, almeno al momento, che possa controvertire quando già disposto nel contrattazione collettiva nazionale della scuola.