Mobilità

Mobilità 2024/2025, il docente che chiede trasferimento e passaggio di cattedra deve specificare a quale movimento dare precedenza

Un docente titolare nella scuola secondaria può fare contemporaneamente domanda, con la compilazione di due modelli distinti, di mobilità territoriale e mobilità professionale. In buona sostanza, un docente titolare in un classe di concorso XXXX della secondaria di I grado, potrebbe fare, avendone titolo, la domanda di mobilità territoriale per la classe di concorso XXXX, la domanda di passaggio di cattedra per la classe YYYY della secondaria di I grado e avendo abilitazione per l’insegnamento della classe di concorso ZZZZ della scuola secondaria di II grado potrebbe richiedere anche il passaggio di ruolo.

Mobilità territoriale e professionale

Bisogna sapere che la mobilità dei docenti si divide in mobilità territoriale, ovvero la domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale nello stesso ordine e grado di istruzione e per la stessa classe di concorso, e la mobilità professionale, ovvero i passaggi di ruolo verso altro ordine o grado di istruzione, o i passaggi di cattedra, ovvero verso altre classi di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione di titolarità.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2022-2025, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Trasferimento e passaggio di cattedra

Nell’OM 30 del 24 febbraio 2024, c’è l’art.8 dedicato alla domanda di trasferimento e del passaggio di cattedra. Ai sensi del comma 2 dell’art.8 della suddetta Ordinanza Ministeriale, è previsto che i docenti degli istituti di istruzione secondaria, che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono specificare, nell’apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

Lucio Ficara

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