Mentre il problema dei vincoli sembra ormai risolto con un probabile emendamento al Milleproroghe che vedrà rimandato al 2025/2026 il problema dei vincoli per la mobilità dei neoassunti, resta tutto in piedi il problema dei docenti ingabbiati, a cui, ancora una volta, viene impedita l’opportunità di presentare domanda di passaggio di ruolo con l’acquisizione di una abilitazione in disciplina di altro grado di Istruzione. Non risolti, ma di difficile risoluzione, i vincoli triennali di chi è stato trasferitoin altra provincia o chi ha avuto un trasferimento provinciale o anche in I fase, su preferenza puntuale.
Ancora non esiste una data certa per la presentazione dell’istanza di mobilità dei docenti e del personale Ata, ma alcune indescrizioni stanno filtrando dal Palazzo di Viale Trastevere. Appare quasi certo che la domanda sarà presentata tra il mese di marzo e quello di aprile. Il personale docente, di ogni ordine e grado, presenterà l’istanza, in modalità online, nel mese di marzo, mentre il personale Ata tra la fine di marzo e la prima decade di aprile. Personale educativo presenterà domanda nel mese di marzo, mentre i docenti di religione cattolica dovranno presentare la domanda in aprile e molto probabilmente in modalità cartacea.
La mancanza di potere acquisire, entro il prossimo marzo 2024, l’abilitazione all’insegnamento per i docenti di ruolo ingabbiati, determinerà l’impossibilità per costoro di presentare istanza di passaggio di ruolo. Se le regole della mobilità per quanto riguarda la mobilità professionale non dovessero essere modificate, allora è utile sapere che ai sensi del comma 6 dell’art.8 del CCNI mobilità vigente, le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
I docenti ingabbiati quindi dovranno accontentarsi del 25% dei posti disponibli per il loro traferimento.
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