È gennaio il mese deputato per gli incontri, tra dirigenti del MIM e sindacati, riferiti a decidere le nuove regole per la mobilità docenti e personale Ata per l’anno scolastico 2024-2025. Il tutto dovrebbe partire a ruota della firma definitiva del CCNL scuola 2019-2021, prevista per la prima metà del mese di gennaio 2024.
La struttura delle tre fasi della mobilità dovrebbe restare immutata come nelle procedure di mobilità degli anni passati.
Quindi ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità territoriale intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. La domanda di mobilità territoriale è quindi unica e si presenta con la compilazione di un unico modulo online. Mentre la mobilità professionale, ovvero i passaggi di cattedra e di ruolo, sono domande che devono essere presentate con un altro modulo. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado o ordine di Istruzione diverso da quello di titolarità.
La prima fase della mobilità docenti è riferita alla mobilità territoriale all’interno dello stesso comune, la seconda fase sarà quella dei trasferimenti tra comuni della stessa provincia, la terza fase si riferisce alla mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).
Il 50% dei posti vacanti dopo la prima e seconda fase della mobilità è destinato alle immissioni in ruolo, mentre l’altro 50% sarebbe destinato alla mobilità interprovinciale e la mobilità professionale. Di questo ultimo 50%, il 25% andrà ai passaggi di cattedra e ruolo, l’altro 25% alla mobilità territoriale.
Nell’art.30, comma 4, lettera a1) del CCNL scuola 2019-2021 è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.
È bene ricordare che al comma 2, lettera f) dell’art.58 del decreto legge 73/2021 è scritto che al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Vedremo con la nuova contrattazione integrativa sulla mobilità 2024/2025 quali saranno le modalità di applicazione dei vincoli della mobilità. Tenendo anche conto che esiste il dl 44/2023 convertito in legge 74/2023, che stabilisce per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, l’applicazione, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, della disposizione del vincolo triennale nella medesima sede di titolarità. Ovviamente tale vincolo non si applica nei casi previsti dalle precedenze della mobilità, come anche per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con figli di età inferiore ai 12 anni.
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