Il 17 maggio scorso sono stati pubblicati i movimenti per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
Saranno invece pubblicati domani, 22 maggio 2024, i movimenti per il personale educativo. Sempre domani è il termine ultimo per gli insegnanti di religione per presentare richiesta di revoca della domanda già presentata.
Altre due date da ricordare sono il 27 maggio, giorno in cui verranno pubblicati gli esiti della mobilità per il personale ATA, e il 30 maggio, termine di pubblicazione per gli insegnanti di religione cattolica.
Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 31 del 23 febbraio 2024, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio degli insegnanti di religione, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell’interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 22 maggio 2024.
L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.
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