Chiusi ormai i termini per presentare domanda di mobilità per il personale docente, educativo e ATA, compresi anche gli insegnanti di religione cattolica, è necessario attendere il mese di maggio per conoscere gli esiti della mobilità e sapere dunque se si è ottenuto il trasferimento o il passaggio di ruolo richiesto.
Innanzitutto ricordiamo che mentre per i docenti e per il personale educativo è scaduta la possibilità per presentare la revoca della domanda inoltrata, per il personale ATA non sono ancora scaduti i termini: infatti, gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
C’è ancora tempo anche per gli insegnanti di religione, che possono presentare richiesta di revoca delle domande entro il 22 maggio.
L’Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 prevede che è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.
La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
L’aspirante ATA, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.
Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 31 del 23 febbraio 2024, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio degli insegnanti di religione, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell’interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 22 maggio 2024.
L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.
Ma torniamo alle date in cui saranno noti gli esiti della mobilità:
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