Il 21 febbraio è stato siglato l’accordo sulla mobilità di integrazione e modifica del CCNI 18 maggio 2022, che tiene conto di quanto previsto nel CCNL 2019/2021.
A seguire, il 23 febbraio, il Ministero ha emanato due ordinanze: la n. 30 riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed ATA e la n. 31 concernente gli insegnanti di religione cattolica.
Presentazione domande: entro il 16 marzo 2024.
Termine di comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 18 aprile 2024
Termine di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 23 aprile 2024.
Pubblicazione esiti della mobilità: 17 maggio 2024.
Presentazione domande: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.
Termine di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 24 aprile 2024
Pubblicazione esiti della mobilità: 22 maggio 2024.
Presentazione domande: dall’8 al 25 marzo 2024.
Termine di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 maggio 2024.
Pubblicazione esiti della mobilità: 27 maggio 2024.
Presentazione domande: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024
Pubblicazione esiti della mobilità: 30 maggio 2024.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale Istanze on line.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID.
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.
Revoca in caso di più domande di movimento
Se l’aspirante ha presentato più domande di movimento (trasferimento e passaggio), deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo alcune. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. Se manca tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Rinuncia al trasferimento
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
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