Mentre nel CCNI mobilità la tabella di valutazione per le esigenze di famiglia si limita al riconoscimento dei 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile e per i non coniugati ai figli o ai genitori, nell’OM 30 del 23 febbraio 2024, oltre al coniuge e la parte dell’unione civile è introdotto anche il convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n.76. Una novità che si riferisce a questa mobilità e non risulta invece presente, ai fini del punteggio di ricongiungimento, nel CCNI mobilità 2022-2025.
Ai sensi dell’art. 4, comma 9 dell’OM 30 del 23 febbraio 2024 è specificato che: “In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da
esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito”.
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
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