Mobilità

Mobilità 2024, nelle preferenze non esiste sempre l’obbligo di indicare in primis il comune del familiare a cui ci si vorrebbe ricongiungere

Una nostra lettrice ci chiede se nella domanda di mobilità può inserire, come preferenze, prima i comuni X di una provincia Y diversa da quella di ricongiungimento, poi la preferenza dell’intera provincia Y, e infine il comune di ricongiungimento che si trova appunto in altra provincia diversa dalla provincia Y. In buona sostanza ci viene chiesto se è corretta una compilazione delle preferenze in questa maniera e se cosi esprimendo le preferenze il punteggio di ricongiungimento verrà valutato.

Comune di ricongiungimento e scelta delle preferenze

Nella mobilità territoriale e professionale, la scelta delle preferenze non impone l’obbligo di inserire per prima le scuole del comune di ricongiungimento e il codice del comune di ricongiungimento, prima di inserire codici di altri comuni. Quindi rispondiamo alla nostra lettrice che è possibile indicare prima i comuni X di una provincia Y diversa dalla provincia di ricongiungimento, poi si può tranquillamente inserire la preferenza sintetica della provincia Y e anche di altre province, comuni o distretti e anche la scelta di preferenze puntuali, per poi inserire tra le preferenze successive anche quella del comune di ricongiungimento.

A prescindere dall’ordine e dalla posizonein cui viene inserito nella sezione preferenze della domanda di mobilità il comune di ricongiungimento o anche le scuole che ricadono in detto comune, per queste preferenze verranno valutati 6 punti in più proprio perché preferenze che ricadono nel comune di ricongiungimento.

Se la domanda di mobilità ha una data precedenza

Se la domanda di mobilità viene presentata indicando la precedenza ai sensi dell’art.13 punto IV del CCNI mobilità 2022-2025, la precedenza per assistere il coniuge, il figlio e per la mobilità provinciale il genitore che si trovano in stato di gravità (legge 104/92 art.3, comma 3), allora il docente ha l’obbligo di indicare come prime preferenze quelle che comunque ricadono nel comune di ricongiungimento della persona da assistere.

Nel caso suddetto l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Stessa cosa accade in caso della precedenza ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità 2022-2025 punto VII. In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.

Lucio Ficara

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