Nel sistema delle precedenze per la mobilità dei docenti, esiste qualche precedenza riferita all’invalidità dei docenti. È utile sapere che ai sensi dell’art.4, comma 17, dell’OM 30 della mobilità 2024/2025 per i docenti che dichiarano l’invalidità personale potrebbe scattare una richiesta di verifica per inidoneità all’insegnamento.
Le precedenze nella mobilità docenti
L’art.13 del CCNI mobilità è il riferimento normativo per individuare il diritto di precedenza del docente che aspira alla domanda di trasferimento. Il diritto di precedenza è molto ridotto nel caso di mobilità professionale, ovvero nel caso di passaggio di cattedra o di ruolo.
La prima precedenza che riguarda l’invalidità dei docenti è quella riferita ai docenti non vedenti, poi c’è quella riferita ai docenti emodializzati. Oltre queste due precedenze c’è quella riferita all’art.21 della legge 104/92, che si applica ai docenti che abbiano un’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648, inoltre c’è la precedenza per i docenti con art.33, comma 6 della legge 104/92. Esiste anche la categoria del docente che è bisognoso di cure continuative, che potrebbe fruire della precedenza nella mobilità.
È importante sapere che il docente che attesta la propria invalidità, ai sensi dell’art.4, comma 17 dell’OM mobilità 2024/2025, potrebbe trovarsi in una situazione di valutazione della sua inidoneità all’insegnamento. La norma suddetta specifica:”in caso di attestazione di invalidità personale, l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento“.