Mobilità

Mobilità 2025/2026: cosa c’è da sapere sulle precedenze? Risponde l’esperto

Mobilità 2025/26: Cosa c’è da sapere sulle precedenze? A fare il punto della situazione, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 14 febbraio 2025, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara:

“C’è una novità di quest’anno che nasce da un’esigenza di contenziosi che si sono avuti negli anni precedenti che è la precedenza per assistere il genitore bisognoso di cure e con articolo 3 comma 3 dunque in uno stato di gravità per le mobilità interprovinciali, questa è la novità che veniva inibita negli anni precedenti e lasciata solo alla mobilità annuale, dunque all’assegnazione provvisoria. C’era già questa norma che poi era stata cancellata per i trasferimenti da province diverse, adesso è ritornata.

Bisogna guardare bene l’articolo 13 del contratto integrativo di mobilità 25-28 perché lì si troveranno tutte le situazioni di precedenza in un ordine numerico, dal numero 1 al numero 8 di importanza perché ci sono delle precedenze che precedono altre precedenze, che sono più forti e che ti fanno passare avanti. La prima precedenza in assoluto, quella che abbatte addirittura le fasi di cui parlavo prima e dunque uno che viene da Milano gareggia sul comune, in prima fase con precedenza, dunque abbatte addirittura le fasi è la disabilità per gravi motivi di salute, che sarebbero due principalmente: il primo grave motivo di salute è l’essere nella categoria dei non vedenti e dunque ti dà diritto a partecipare direttamente alla prima fase con precedenza assoluta e  a scavalcare tutte le fasi, a essere trattato con una precedenza veramente forte oppure nella categoria degli emodializzati che è la seconda categoria che abbatte tutte.

Poi come secondo grado di importanza per le precedenze c’è i perdenti posto che sono stati trasferiti d’ufficio da una data scuola e sono stati trasferiti dunque si trovano in un’altra scuola o dello stesso comune o di un comune diverso della provincia di titolarità. Costoro hanno una precedenza molto forte per il rientro nella scuola di precedente titolarità, questi se sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata i perdenti posto che hanno rinunciato alla condizione di rientro non godono di questa precedenza.

La terza precedenza importante è la legge 104/92 su se stessi articolo 21 della legge 104 che sarebbe un’invalidità superiore ai 2/3 e dunque dal 67% in su e l’articolo 3 comma 1, questo dà diritto a una precedenza anche questa abbastanza forte come anche l’articolo 33 comma 6 cioè chi ha una precedenza su se stesso dunque una situazione di gravità sulla propria persona. Anche coloro che non hanno la 104 ma che hanno il bisogno di cure continuative e di fare terapie mirate perché gravemente malati e dunque hanno così una precedenza verso il comune dove c’è l’istituto di cura che ne garantisce la continuità della cura.

La quarta sezione delle preferenze è l’assistenza al coniuge, al figlio e poi c’è l’assistenza appunto ai genitori.

La quinta precedenza è riservata a coloro che hanno perso posto e chiedono di rientrare non nella scuola di precedente titolarità che è una precedenza alta ma nel comune della precedente titolarità, dunque una precedenza più bassa ma rientra nel novero delle precedenze, poi il coniuge dei militari trasferiti d’ufficio che seguono il marito, la moglie che è militare e trasferito d’ ufficio e poi ci sono quelli che hanno delle precedenze come quella del mandato politico e che devono essere nel comune dove svolgono il mandato politico, però questa è una precedenza a tempo con scadenza cioè terminato il mandato politico vengono restituiti nel ruolo da dove sono partiti e poi c’è l’ultima delle precedenze, quelle dei sindacalisti che rientrano in servizio hanno diritto a una precedenza nella provincia che non è di titolarità ma che è la provincia dove hanno svolto il mandato sindacale e ne hanno il domicilio da almeno 3 anni. Per esempio se il professor Ficara svolgesse attività sindacale a Roma e per 3 anni è domiciliato su Roma però è titolare a Reggio Calabria, avrebbe diritto alla precedenza su Roma per il rientro perché ha svolto quell’attività sindacale per 3 anni su quella provincia di Roma.

Ecco questo è un po’ il panorama delle precedenze, poi esistono delle priorità che sono come se fossero delle precedenze, ma proprio precedenze non sono. Per esempio chi sta al serale e vuole passare al diurno della stessa scuola di titolarità che ha serale ha una priorità legata alla sede e di titolarità la stessa scuola ma il diurno e viceversa.

Daniele Di Frangia

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