Home Mobilità Mobilità 2025/2026. Domande e risposte su vincoli, e termini presentazione domanda

Mobilità 2025/2026. Domande e risposte su vincoli, e termini presentazione domanda

CONDIVIDI

Breaking News

March 20, 2025

  • Corsi Indire sostegno 2025, il Cspi boccia quelli rivolti a chi ha conseguito specializzazioni estere: il parere 
  • Benigni, il discorso sull’amore per l’Europa da Ventotene all’omaggio all’ideatrice di Erasmus: va studiato a scuola? 
  • Alunna picchiata da compagne, papà mette registratore nello zaino della figlia e denuncia le maestre: “L’hanno umiliata” 
  • Concorso Dsga, 29mila domande presentate per 1435 posti: i dati regione per regione 

D) Quando scatta il vincolo?
R) Il vincolo triennale scatta quando il docente, su richiesta volontaria, ha ottenuto la mobilità su una scuola, sia territoriale che professionale.

D) I docenti immessi in ruolo nel 2023/2024 possono fare domanda di mobilità?
R) I docenti che a qualsiasi titolo abbiano ricevuto l’immissione in ruolo nel 2023/2024 in qualsiasi ordine e grado di scuola, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

D) Quali sono i servizi validi ai fini del triennio?
R) Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:
• Gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria;
• gli anni di supplenza conferita ai docenti di ruolo ai sensi dell’articolo 47 del CCNL 18 gennaio 2024, successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
• L’anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo;
• Gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
• L’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

D) Chi non è soggetto al vincolo triennale?
R) Non sono soggetti al vincolo triennale i docenti che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) Genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  1. Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
  2. Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  4. Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  5. Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
    d) Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
    e) Figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità.

D) Per chi non si applica in vincolo triennale?
R) Il vincolo triennale non si applica ai docenti:
• Beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2025, alle condizioni che abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
• Trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa,
• Docente individuato quale soggetto in soprannumero;
• Docente in esubero;
• Docente che usufruisce della legge 104/92 art. 33 commi 5 o 6;
• Docenti che dovessero trovarsi in situazioni sopravvenute successivamente alla scadenza della presentazione della domanda del concorso o della GAE.

D) I docenti nominati in ruolo ma con contratto a tempo determinato possono
presentare domanda di mobilità?
R) No. Possono presentare la domanda di mobilità soltanto dopo 3 anni di effettivo
servizio nella scuola dove hanno svolto l’anno di formazione e prova, tranne i casi
in cui dovessero essere in esubero o in soprannumero.

D) Quando, con riferimento alla residenza, si prescinde dai tre mesi, dalla
dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre
mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità?
R) Per l’avvicinamento ai figli, con riferimento alla residenza, si prescinde dalla
dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre
mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’ordinanza, nel caso dei figli nati entro
la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

D) Quando si può presentare la domanda di mobilità?
R) Per i docenti, la domanda può essere presentata dal 7 al 25 marzo 2025; per il
personale educativo, dal 7 al 27 marzo 2025 e per il personale ATA, dal 14 al 31
marzo 2025.

D) Quando si conosceranno gli esiti della mobilità?
R) Per il personale docente il 23 maggio 2025; per il personale educativo il 27 maggio 2025 e per il personale ATA il 3 giugno 2025.

D) La domanda di mobilità può essere revocata?
R) Si. La domanda di mobilità, può essere revocata 10 giorni prima della
comunicazione al SIDI
che per i docenti è il 28 aprile 2025, per gli educatori è il
30 aprile 2025 e per il personale ATA è il 12 maggio 2025