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Mobilità 2025/2026, il passaggio da posto sostegno a posto normale nel comune di titolarità avviene in II fase e inoltre si perde la continuità

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April 03, 2025

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Una nostra assidua lettrice che è titolare su posto di sostegno per la classe di concorso A018, desidera fare passaggio sulla disciplina (A018), nella sua stessa scuola di titolarità e al massimo all’interno del Comune di titolarità. Ci chiede che tipo di domanda di mobilità dovrà fare, se manterrà, in caso di passaggio all’interno della medesima scuola di titolarità, la continuità del servizio. Si vuole anche sapere se tale mobilità è di natura professionale, cioè un passaggio di cattedra, oppure di natura territoriale, cioè un trasferimento.

Vincolo quinquennale sul posto di sostegno

I docenti titolari su posto di sostegno, potranno passare su posto comune dopo il quinto anno di titolarità passata su posto di sostegno. Per cui potranno passare su posto comune per la mobilità 2025/2026, coloro che insegnano su posto di sostegno almeno dal 2020/2021 e che quindi con il 2024/2025 hanno completato il quinquennio e quindi potranno presentare domanda di trasferimento sul posto comune con la mobilità 2025/2026.

Si tratta di trasferimento e non di passaggio

La nostra lettrice che è docente titolare su posto di sostegno, in caso sia svincolata dal quinquennio di servizio sul posto di sostegno, potrà presentare domanda di mobilità. Si tratta di mobilità territoriale e non di mobilità professionale, quindi di trasferimento e non di passaggio di cattedra. Per cui la docente che è titolare di sostegno, ma svincolata dal quinquennio suddetto, potrà presentare domanda di mobilità indicando la tipologia di posto normale. Quindi nel caso in specie sarebbe una domanda di trasferimento su classe di concorso A018. Se poi la docente vuole fare questa domanda di trasferimento solo per la scuola di titolarità e per il comune di titolarità, dovrà esprimere nella sezione delle preferenze di sede, cosa possibile, il codice meccanografico della scuola di titolarità (preferenza puntuale) e il codice meccanografico del comune di titolarità (preferenza sintetica).

Seconda fase della mobilità

È bene precisare che la mobilità dalla titolarità su posto di sostegno a posto comune oppure il viceversa, si definisce come un “trasferimento”, ovveroo mobilità territoriale e non come un passaggio di cattedra tra due classi di concorso dello stesso grado di istruzione. Di conseguenza se il suddetto trasferimento riguarda scuole dello stesso comune di titolarità o della stessa scuola titolarità, il movimento avverrà nella seconda fase della mobilità. Si definisce II fase della mobilità il movimento tra scuole di comuni diversi della provincia.

Per essere più precisi la seconda fase del movimento dei docenti concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta. Nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti è quello riportato alle pagine 84 e 85 del CCNI mobilità 2025/2028 e, per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, ovvero il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote: 100% posti disponibili a.s. 2025/26, 75% posti disponibili a.s. 2026/27, 50% posti disponibili a.s. 2027/28.

Si perde continuità con passaggio posto comune

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Per quanto riportato nella nota 5 bis del CCNI mobilità 2025-2028, possiamo dire che il docente che ha ottenuto il trasferimento dal posto di sostegno della scuola X al posto comune della scuola X, perde tutto il punteggio della continuità accumulato nella scuola di titolarità. Quindi, come specificato nella nota 5 bis del CCNI mobilità, il trasferimento dal sostegno al posto comune di fatto interrompe la continuità del servizio.