Mobilità

Mobilità 2025/2026, impedita per i docenti di sostegno entrati in ruolo da GPS.Istanza possibile invece per gli assunti giuridicamente da GM.

Rispondiamo a due domande dei nostri lettori riguardanti la partecipazione alla mobilità docenti per l’anno scolastico 2025/2026. La prima domanda riguarda una docente immessa in ruolo il primo settembre 2024 su sostegno da GPS, che chiede se potrà partecipare alla domanda di mobilità 2025/2026 essendo madre di una bambina di tre anni. La seconda domanda invece riguarda una docente assunta in ruolo giuridicamente dall’1 settembre 2024 ed economicamente a partire dall’1 settembre 2025, sempre su sostegno ma da graduatoria di merito regionale del concorso ordinario 2020.

Mobilità e ruolo su sostegno da GPS

È necessario dire che ancora le regole per la mobilità 2025/2026 non sono state definite e che non esiste un contratto di mobilità per il triennio 2025-2028, per cui le risposte alle domande dei nostri lettori tengono conto della normativa attualmente vigente e che, si ipotizza, non dovrebbe essere modificata per quanto riguarda la partecipazione o la non patecipazione alla mobilità 2025/2026. Possiamo quindi affermare che i docenti di ruolo, ma con contratto a tempo determinato, neoassunti in ruolo da GPS I fascia sostegno 2024/2025, o tutti coloro che sono stati assunti in ruolo da GPS I fascia sostegno negli anni scolastici precedenti il 2024/2025 e non hanno ancora superato l’anno di prova ottenendo la modifica del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, non potranno presentare domanda di mobilità anche in caso di deroga al vincolo triennale.

La condizione di docente con contratto a tempo determinato non consentirà al docente in ruolo da GPS I fascia sostegno di presentare la domanda di partecipazione alla mobilità territoriale 2025/2026

Mobilità docente neoassunta giuridicamente

La docente neoassunta giuridicamente su sostegno dalla Graduatoria di Merito regionale del concorso a cattedra 2020 a partire dall’1 settembre 2024 ed economicamente dall’1 settebre 2025, potrà presentare domanda di mobilità provinciale per la scelta della sede, ma se dovesse rientrare in una delle deroghe al vincolo triennale della mobilità, potrebbe richiedere anche preferenze interprovinciali. In buona sostanza potrebbe, avendo per esempio una figlia di età inferiore ai 12 anni, richiedere la provincia di ricongiungimento oltre a chiedere la provincia di titolarità giuridica per l’attribuzione della sede in caso di mancato trasferimento in altra provincia richiesta prioritariamente.

Lucio Ficara

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