Tra le novità quasi certe, si attende solo di leggere il testo sulle precedenze del CCNI della mobilità 2025-2028, troveremo la precedenza per docenti e Ata che assistono il genitore gravemente disabile in una provincia diversa da quella di titolarità. In buona sostanza torna la precedenza per la mobilità interprovinciale per il figlio che assiste il genitore che fruisce della legge 104/92 , art.3 comma 3. A tal proposito ricordiamo che non esistendo più la condizione restrittiva del referente unico, i figli di genitori con disabilità grave, sono facilitati ad ottenere il trasferimento dalla scuola di titolarità in un movimento interprovinciale verso la provincia di residenza del genitore da assistere.
In attesa dell’ufficialità del testo del CCNI mobilità 2025-2028, ipotiziamo quali potrebbero essere le precedenze per la mobilità territoriale futura:
In attesa dell’ufficialità del testo del CCNI mobilità 2025-2028, ipotiziamo quali potrebbero essere le precedenze per la mobilità territoriale futura:
la prima precedenza in ordine di importanza e di efficacia è quella riferita al docente non vedente (art. 3 L.28/3/91 N.120), poi, immediatamente dopo, abbiamo la precedenza per i docenti emodializzati (art. 61 L. 270/82), tali precedenze prescindono dalle fasi di mobilità e precedono in senso assoluto.
Avrà precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità il docente o comunque il personale Ata trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo “decennio”. Infatti è probabile che con il rinnovo del CCNI mobilità 2025-2028, il famoso ottennio possa diventare un decennio.
Poi si passa alle precedenze riferite alla legge 104/92. Tra queste precedenze la più importante è quella riferita ai docenti che usufruiscono della precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 ( tale docente deve avere un’invalidità superiore ai 2/3 e avere almeno l’art.3 comma 1 della legge 104. Successivamente a questa precedenza c’è quella riferita ai docenti aventi necessità di cure a carattere continuativo.
Si seguito si ha la precedenza per il docente che usufruisce del beneficio previsto dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92.
Il docente può chiedere il diritto di precedenza per la provincia dove assiste il figlio disabile, il coniuge disabile o il genitore disabile dall’ art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (il figlio, il coniuge disabili e il genitore disabile deve trovarsi in stato di gravità art.3 comma 3 della legge 104/92 senza rivedibilità).
Poi c’è la precedenza per i coniugi dei militari che sono stati trasferiti d’ufficio, la precedenza, che è temporanea, per i politici che hanno in atto un mandato amministrativo ( questi alla fine del mandato rientrano nella provincia da cui sono stati trasferiti momentaneamente).
Esiste, inoltre, la precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite.
Il docente, per quanto riguarda i trasferimenti 2025-2028, usufruirà anche della priorità nella mobilità terriutoriale in tutte le fasi per l’accesso ai corsi per adulti (corsi serali), alle strutture ospedaliere e alle strutture carcerarie, se dovesse avere maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 – ivi incluso l’anno in corso.
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