Ogni anno i dirigenti scolastici, nel periodo riguardante la mobilità, sono impegnati a elaborare la graduatoria d’istituto non solo dei docenti, ma anche del personale ATA, al fine di individuare eventuali perdenti posti relativamente ai singoli profili.
Nel predisporre le graduatorie d’istituto sono da escludere coloro che beneficiano delle precedenze previste dall’art. 40 del CCNI 2025/2028 ai punti:
• I (disabilità e gravi motivi di salute)
• III, (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative)
• IV (assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale)
• VII. (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)
Ad eccezione dei casi in cui dovesse essere soppressa la scuola.
Non sono inseriti nelle graduatorie d’istituto per i singoli profili, coloro che nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza, hanno la precedenza assoluta, qualora si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) personale ATA non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Il punte III dell’art. 40 individua tre categorie di personale ATA;
• Nella prima categoria rientrano coloro che hanno un grado d’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
• Nella seconda categoria rientrano coloro che necessitano di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie (es. chemioterapia)
• Nella terza categoria rientrano i soggetti disabili gravi che usufruiscono dei benefici previsti dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992.
Il personale ATA che deve prestare assistenza al coniuge, al figlio con disabilità, o il figlio che deve prestare assistenza al genitore o chi esercita la tutela legale a disabile che necessita di assistenza, non va inserito nella graduatoria d’istituto a condizione che sia titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Il personale ATA che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ha diritto di non essere inserito nella graduatoria d’istituto per l’individuazione del perdente posto esclusivamente per la durata del mandato stesso esercitato nella stessa provincia di titolarità.
Il diritto di non essere incluso nella graduatoria d’istituto viene a perdersi quando cambiano le condizioni che hanno dato titolo all’esclusione. Nei suddetti casi il personale interessato ha il dovere di comunicare, entro i 10 giorni antecedenti il termine di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, le mutate condizioni al fine di consentire al dirigente scolastico la rielaborazione delle graduatorie.
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