C’è un evidente paradosso di calcolo del medesimo servizio tra mobilità volontaria e mobilità d’ufficio. Nel primo caso il servizio di preruolo o fatto in altro ruolo è calcolato al pari del servizio di ruolo svolto nel posto di titolarità, ovvero vale 6 punti per ogni anno scolastico, mentre per la mobilità d’ufficio il servizio preruolo è ridotto del 50% per i primi quattro anni scolastici di precariato, ovvero 3 punti ad anno scolastico, mentre la riduzione diventa del 66,66% dal quinto anno di precariato in poi, ovvero 2 punti per ogni anno scolastico.
Per capire in cosa coniste la differenza del calcolo del servizio tra mobilità volontaria e mobilità d’ufficio, facciamo un esempio pratico. Prendiamo un docente X con 30 anni di servizio di cui 12 svolti come preruolo e 18 svolti di ruolo. Nel calcolo del punteggio di servizio per la mobilità volontaria, il docente X avrà 180 punti per il prodotto dei 30 anni per 6 punti ad anno, riceverà un punteggio complessivo di anzianità del servizio pari a 180 punti. Lo stesso docente X per il calcolo del punteggio del servizio da inserire nella graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto avrà un totale di 136 punti. Quindi il calcolo del servizio prestato dal docente X con il metodo della mobilità d’ufficio è 136 punti, mentre per la mobilità volontario il calsolo per lo stesso servizio è 180 punti. Una differenza di 44 punti che, non solo è clamorosa, ma addirittura stabilisce una palese infrazione della direttiva europea 1999/70 CE.
È utile specificare che nel punto 1 della clausola 4, riferita alla direttiva europea 1999/70/CE, si afferma chiaramente che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive. Nel punto 4 della clausola 4, l’accordo quadro si pone l’obiettivo di equiparare i criteri del periodo di anzianità del servizio tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, eccetto quando ci siano giustificazioni oggettive.
Questa clausola è evidentemente infranta dall’attuale contratto della mobilità della scuola, infatti fino ad oggi il servizio prestato con contratti a tempo determinato, sia quello svolto con incarichi annuali al 31 agosto che quello fino al 30 giugno, vengono valutati nella mobilità d’ufficio 3 punti ad anno scolastico per i primi 4 anni di precariato e 2 punti per ogni anno scolastico successivo ai primi 4 anni.
Fino al 2023 il calcolo degli anni per la progressione di carriera dei docenti teneva conto dei primi quattro anni di precariato, dal quinto anno in poi venivano riconosciuti solo i due terzi, mentre l’altro terzo veniva congelato e poi restituito in una fase successiva della carriera. Adesso invece il calcolo degli anni preruolo per la progressione della carriera vengono calcolati dall’ufficio per intero e il calcolo viene fatto sull’effettivo servizio svolto e non come accadeva prima sulla base della validità dell’anno scolastico con un servizio di almeno 180 giorni o di un servizio continuativo dall’1 febbraio fino agli scrutini finali.
Tali modifiche di calcolo degli anni di servizio, potrebbero modificare il modello di calcolo del servizio per il punteggio di mobilità, risolvendo anche l’annosa questione che differisce il calcolo del punteggio della mobilità volontaria con quella d’ufficio.
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